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INFORIM

Edizione n°10 del 20/05/2016

          PER LA CASSAZIONE ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL’ASSIMILABILITA’ DEGLI IMBALLAGGI TERZIARI
In merito  all’argomento TARI  informiamo che la Corte Suprema di Cassazione, con la pronuncia del 1° aprile 2016 n. 6358 ricorda che i rifiuti degli imballaggi terziari ( gli imballaggi per il trasporto) non possono essere assimilati agli urbani e quindi il regolamento comunale dovrebbe essere “disapplicato” nella parte in cui , avesse previsto l’assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali in genere, senza prevedere l’esclusione degli imballaggi terziari. In ogni caso, stante la non assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa in relazione agli stessi non è dovuta”

La Corte ricorda comunque che “ Incombe al contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che, per detto motivo, non concorrono alla quantificazione complessiva della superficie imponibile……per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo di denuncia, Dlgs 507/1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree della superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale…”

Nel caso di imballaggi secondari invece è previsto l’esonero dalla privativa comunale qualora sia provato dal soggetto richiedente l’avvio al recupero presso soggetti autorizzati.

Tutto ciò fa  sorgere un diritto di riduzione tariffaria ( non invece la riduzioni delle superfici tassabili che potrà essere esercitata solo nel caso di rifiuti non assimilati o non assimilabili come sopra), che sarà determinata a consuntivo e in base ai criteri di proporzionalità rispetto alla quantità di rifiuti effettivamente avviati al recupero.

Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

http://www.entionline.it/j17/TARSU/2016_SentCass6358_Tarsu_imball.pdf

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.