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INFORIM

Edizione n°40 del 18/11/15

RIAPERTURA DEL PORTALE PER DICHIARAZIONI TARDIVE (dal 12 al 20 novembre p.v.)

Vi informiamo che l’ISPRA ha deciso di nuovo e in via informale di riaprire il portale per consentire la dichiarazione E-PRTR alle aziende obbligate che non ’avessero presentata regolarmente, dando così una possibilità di adempiere all’obbligo, seppure tardivamente rispetto alla scadenza prevista per il 30 aprile scorso, nell’ambito di una finestra temporale limitata, dal12 al 20 novembre), sia in riferimento ai dati 2014 che ai dati degli anni precedenti (comunicazione di cui all'art.4 del DPR 157/2011).

Si riporta di seguito il link al sistema di compilazione on-line della dichiarazione EPRTR: http://www.eprtr.it/homepage.asp

Si precisa che tale riapertura informale non rappresenta una proroga dei termini stabiliti dalla norma (DLgs 46/2014), ma è volta a consentire a quanti non avessero ancora adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione tardiva piuttosto che ometterla.

Si ricorda sempre che la procedura di presentazione della dichiarazione è informatica con firma digitale ed è disponibile sul portale http://www.eprtr.it previa registrazione come utente nel sistema: sarà possibile accedervi solo dall’ area riservata a seguito di registrazione.


Il DLgs 46/2014 (art. 30, commi 3 e 4), stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata comunicazione dei dati nei tempi previsti da 5 mila a 52 mila € e per omessa rettifica di inesattezze da 5 mila a 26 mila €.

- prima di inviare la dichiarazione è necessario che il gestore valuti se è obbligato ad effettuare la dichiarazione , cioè si deve valutare l'entità delle emissioni totali e dei trasferimenti totali per l'anno di riferimento considerato. Qualora il gestore non dovesse riscontrare alcun superamento per un certo anno di riferimento, ciò significa che non dovrà procedere proprio alla compilazione;

- il gestore che svolga una delle attività descritte nel DPR n.157 dell'11 Luglio 2011 (link:http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DP%20EPRTR%209.2011.pdf - vedere in particolare gli allegati al DPR Appendice 3 Tab 1 per le attività, e TAB. 2 per “Inquinanti e soglie alle emissioni in acqua , aria e suolo), è tenuto a valutare annualmente se le emissioni in aria, acqua suolo negli scarichi in condotta e i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi o non pericolosi sono risultati superiori alle corrispondenti soglie per la dichiarazione PRTR. Qualora il gestore riscontri almeno un superamento di soglia è tenuto alla presentazione della dichiarazione.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.