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INFORIM

Edizione n°38 del 20/10/15


LA NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il MATTM (Ministero dell'Ambiente) ha trasmesso in questi giorni la Nota prot. 11845 del 28 settembre 2015 per l'applicazione della normativa europea che è operante ormai da quattro mesi con la pretesa di fornire chiarimenti ma, in realtà vengono passati in rassegna alcuni aspetti ormai già digeriti, quali la gerarchia delle fonti normative delle fonti comunitarie rispetto a quelle nazionali, l'introduzione di nuovi codici, metalli in forma massiva, significato di valore soglia, ecc.

E così il Ministero si tiene ben lontano nella nota da tutte le vere criticità emerse con le nuove regole comunitarie mentre continuano a farsi attendere i veri chiarimenti ministeriali con un decreto avente valore normativo.
Inoltre siamo anche in attesa delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti in corso di elaborazione presso la commissione Europea che fornirà indicazioni ufficiali e univoche.

Ricordiamo comunque che l'unico organo competente per l'applicazione della disciplina comunitaria resta la Corte di giustizia Europea.

Vale la pena ricordare:

  • la precisazione che per il criterio di attribuzione H14 “ecotossico” si rimanda a quanto disposto dal DL 78/2015, così come convertito con Legge 125/2015, che al comma 9-ter dispone: “ Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”. Quindi l'attribuzione di pericolosità “Ecotossico” deve avvenire secondo la normativa ADR per la classe 9-M6 e M7;
  • si precisa l'interpretazione di alcuni passaggi riportati nella normativa europea in merito ai residui di leghe, al calcolo del valore limite di concentrazione, qualora una sostanza sia presente in quantità inferiori alla soglia, all' HP6 (tossicità acuta) e HP9 (infettivo);
  • la precisazione che l'applicazione delle nuove disposizioni determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”.

Vi invitiamo a prendere nota dell' allegato per i particolari.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

 

 

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