Pubblicato il decreto 4 aprile 2023, n. 59 recante Regolamento sula disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), emanato ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1 dal D.Lgs. n. 152/2006, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Gestori Ambientali (GU n. 126 del 31 maggio 2023).
Il provvedimento, riportato in allegato, si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”), del DL n. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni, dalla L. n. 12/2019.
La pubblicazione del decreto è arrivata con qualche giorno di ritardo, rispetto alla milestone PNRR del 31 marzo fissata dal cronoprogramma della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, dovuto al passaggio in Ragioneria, richiesto dal Consiglio di Stato per ricevere “una certificazione della solidità economico-finanziaria del sistema” le cui spese di istituzione sono coperte da un apposito stanziamento da 1,61 milioni di euro, mentre gli oneri di funzionamento saranno sostenuti con i contributi annuali versati dai soggetti obbligati (nelle modalità fissate dall’art. 14 del DM in oggetto).
Il regolamento si compone di 24 articoli e 3 allegati, ed è suddiviso nei seguenti Titoli:
- Titolo I (artt. 1 - 3), recante le disposizioni generali;
- Titolo II (artt. 4 - 9), recante le disposizioni che disciplinano il Registro cronologico di carico e scarico ed il Formulario di identificazione dei rifiuti;
- Titolo III (artt. 10- 24), recante le disposizioni che disciplinano il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.
I tre allegati del Decreto contengono:
- il modello e il formato del registro cronologico di carico e scarico (l’allegato I, ai sensi dell’articolo 4, comma 1);
- il modello e il formato del formulario di identificazione (l’allegato II, ai sensi dell’articolo 5, comma 1);
- la tabella di determinazione e di calcolo del contributo annuale e del diritto di segreteria che devono essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale ai sensi delle tempistiche e di quanto previsto dall’art. 14 (allegato III).
Le iscrizioni al RENTRI, come previsto dall’art. 13, sono scaglionate e comprese in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023), a seconda, esclusivamente nel caso dei produttori, delle dimensioni delle aziende. Le prime adesioni riguarderanno tutti i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, i trasportatori, e i commercianti e intermediari e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e scatteranno a partire dal 15 dicembre 2024. Da quella data i soggetti obbligati avranno poi 60 giorni di tempo per completare l’iscrizione. Le iscrizioni dei produttori iniziali di più piccole dimensioni sono previste invece a decorrere da 24 e 30 mesi a seconda del numero dei dipendenti.
L’art. 21 del provvedimento prevede che l’emanazione delle norme tecniche che disciplineranno il funzionamento del RENTRI, avverrà tramite decreti direttoriali, che definiranno anche le modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, nonché manuali e guide sintetiche a supporto di operatori ed utenti.
Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità:
- essa continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (DM 148/1998) e di formulario di trasporto (DM 145/1998) ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2;
- le nuove modalità di tenuta e di trasmissione dei dati di registri e formulari di trasporto continuano ad essere oggetto della sperimentazione, partita nell’estate del 2021 e coordinata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la collaborazione delle associazioni datoriali e delle software house.
Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e porgiamo cordiali saluti.
Allegato: decreto 4 aprile 2023
ORIM S.p.A.
Area Comunicazione
In allegato:
- Decreto 4 aprile 2023 n. 59 (RENTRI).pdf