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INFORIM

Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’operatività delle disposizioni relative all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la pubblicazione
del decreto n. 360 del 28 settembre 2022 (https://www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti)
ha rilasciato le Linee guida sull'etichettatura degli imballaggi, scaricabili dal link
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti
dall’art. 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura
degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo
per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida potranno essere ulteriormente modificate o
integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di
nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
Si ricorda che dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente (commi 5 e 5.1.) prevede che tutti
gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle
norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5.1.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.
In breve le Linee guida si compongono delle seguenti sezioni:
· Introduzione
· Approccio all’etichettatura

  • Contenuti dell’etichettatura: le casistiche
    · Come costruire l’etichettatura?
    · Entrata in vigore dell’obbligo ed esaurimento scorte
    · Etichettatura in sintesi
    · Glossario


Secondo quanto disposto dalle linee guida:


  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica
    alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
    · Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più
    idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
    · Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune
    per supportarlo nella raccolta differenziata;
    · Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti
    espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO
    1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI EN ISO 10667-
    1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci
e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero e che è reperibile al seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/Co
nfindustria_riscontro_132253.25-10-2022.pdf

Le Linee guida si chiudono con un capitolo dedicato alle FAQ, relative all’entrata in vigore
dell’obbligo di norma e alla gestione delle scorte, ed un capitolo di sintesi per quanto riguarda
il processo di etichettatura, dove vengono riportati anche i colori per la gestione della raccolta
dei rifiuti di imballaggio.

Infine, si segnala che l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato, come anticipato, la sospensione
dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del Codice
dell’ambiente fino al 31 dicembre 2022, ha anche previsto che gli imballaggi privi dei
requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data
del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

In allegato la risposta all’istanza di interpello del MASE alla quale si rimanda per approfondimenti.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione