Seleziona la tua lingua

INFORIM

 

Riportiamo una importantissima opinione espressa dal Ministro nella sede legittima di risposta ufficiale a “istanza di interpello”, che argina in qualche modo le conseguenze negative dell’applicazione letterale dei nuovi e più restrittivi criteri del Dm 27 settembre 2022 n. 152 per una fetta importante di attività economica e sulla quale si erano levate le proteste delle Associazioni di categoria interessate.

Con istanza di interpello formulata dalla Città Metropolitana di Milano è stato richiesta al MASE un’interpretazione sul regolamento specifico (DM 27 settembre 2022 n. 152) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del T.U.A.

Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), sulla base degli elementi tecnici e delle informazioni fornite dall’ISPRA, con proprio parere ha, in sostanza, risposto che la disciplina della cessazione dalla qualifica di rifiuto, così come normata dall’art. 184-ter del Dlgs 152/2006 e s.m. e dal recente Dm 152/2022, non è applicabile ai rifiuti di cui al codice EER  170504 “Terre e rocce diverse da quelle alla voce 170503*” se provengono da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Il Ministero precisa che i rifiuti identificati con codice EER 170504, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in oggetto, in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.

Lo stesso Ministero ha poi ribadito che, pertanto, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni End of Waste cosiddette “caso per caso” ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sempre il MASE ha ricordato, inoltre, che i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’End of Waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.

Nel caso prospettato dei rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’operazione di recupero autorizzata caso per caso, appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti da utilizzare al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.

In allegato la risposta all’istanza di interpello del MASE alla quale si rimanda per approfondimenti.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

 

Allegato: milano_interpello_14-11-2022_riscontro.pdf