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INFORIM

Edizione Nr. 22 del 08/07/22

 

Interessante per l’individuazione del perimetro di responsabilità dell’intermediario, figura sempre più frequente nelle operazioni di gestione rifiuti, è la pronuncia della La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20734 del 27 maggio 2022.

Secondo la Corte incombe sull’intermediario (ex art. 183, lett. l del Dlgs 152/06), chiamato a disporre per conto dell’impresa lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti dalla stessa detenuti, non solo il controllo dei titoli abilitativi necessari nei soggetti individuati per gestire i rifiuti del produttore, ma, ancora prima, il controllo sulla loro corretta classificazione da parte della stessa impresa che li ha prodotti in base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche.

Infatti alla luce del principio della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 D. L. vo 152/2006, grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti (tra cui lo stesso intermediario), comprensivo di tutte le attività di  produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.

Per necessità di eccesso di cautela, sottointeso all’esigenza di assicurare un’elevata tutela ambientale, vale la regola, di diretta derivazione dalla normativa comunitaria, del “chi inquina paga”, della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per una corretta gestione del rifiuto.

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale che ha rigettato l’appello dell’intermediario, gravemente indiziato per il reato di traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p. in concorso con altri indagati, avverso la misura interdittiva disposta nei suoi confronti del divieto, per la durata di otto mesi, di esercizio di attività di impresa nello specifico settore dei rifiuti.

Per gli interessati agli approfondimenti si rimanda al testo della sentenza in allegato

 

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

 

 

All. - Cass. Pen. Sez. III, 27-05-2022, n. 20734