Edizione Nr.21 del 04/07/22
Riportiamo in sintesi un approfondimento sulle definizioni di rifiuti urbani e speciali e le criticità e i riflessi sulla questione dell’ex assimilazione.
In particolare l’art. 183 (Definizioni), comma 1, lett. b-ter al punto 2 dispone che rientrano tra i “rifiuti urbani”: «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies».
Questa disposizione coordinata con la soppressione della lett. e) dell’art 195, relativa alla potestà di assimilazione da parte dello Stato (che doveva essere esercitata da un decreto mai emanato) e la successiva soppressione e della lettera g) del dell’art. 198, relativa alla potestà di assimilazione dei Comuni, getta completamente una spugna sul concetto di assimilazione, per come l’abbiamo intesa sin da ora e operante fino al 31 dicembre prossimo: infatti, da gennaio 2021, i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies diventano “ope legis” rifiuti urbani senza alcun bisogno di un regolamento di assimilazione.
La confusa esposizione del costrutto normativo presente nel testo modificato del Dlgs 152/06 rischia di non far percepire subito le conseguenze sulle attività di gestione rifiuti che si occupano dei rifiuti “ex assimilati”, per le quali saranno invece necessarie riflessioni dalla attenta lettura degli allegati L-quater e L-quinquies (riportati in calce alla presente informativa).
L’allegato L-quinquies individua molte attività economiche (ad esclusione di quelle agricole e industriali) comprendendo anche: “attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; carrozzeria, autofficina, elettrauto; attività artigianali di produzione beni specifici…supermercati e ipermercati di generi misti …”, inoltre, affermandosi espressamente che in tale elenco si considerano comprese “nel punto a cui sono analoghe” attività non elencate ma per esse simili per loro natura e tipologia, sorge il dubbio su quali e quante sarebbero effettivamente le attività estese alla produzione dei rifiuti urbani.
Nell’allegato L-quater le tipologie di rifiuti che diventeranno rifiuti urbani sono molte (per esempio, per citarne alcune, imballaggi terziari, metallo, vernici, inchiostri, adesivi e resine, legno) e comprendono anche rifiuti ai quali si attribuisce una “voce a specchio” non pericolosa. Questo potrebbe comportare che il concessionario del servizio pubblico si troverebbe di fatto a ritirare anche rifiuti speciali pericolosi, quindi con evidenti rischi per la salute e per l’ambiente e con la necessità per il servizio pubblico di acquisire analisi di laboratorio o schede di caratterizzazione.
Premesso che tutti questi rifiuti relativi a tali attività sono urbani e quindi rientrano nella competenza dei Comuni o Enti gestori del servizio pubblico integrato, resta da vedere quali siano i margini per gli operatori privati.
Il legislatore ha pensato di risolvere questa questione con il nuovo comma 10 dell’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, che così dispone:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
È evidente che questa disposizione comporta seri dubbi interpretativi, sia sulla procedura di scelta del produttore, nel caso di avvio al recupero presso gestori privati, sia anche in merito al calcolo della riduzione della TARI (lo scorporo è riferito alla sola componente variabile?).
Altra questione che si apre in questo scenario è legata agli effetti sulle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali per i trasportatori privati di questi rifiuti ora divenuti urbani e non più speciali “assimilabili”.
Occorrerà un intervento dell’Albo sulle singole iscrizioni per quei rifiuti che fino ad ora le imprese ritirano come speciali quindi con la categoria 4 (o 5) e che ora, diventati urbani, richiedono l’iscrizione alla categoria 1. Cosa ciò comporterà in pratica? Per iscriversi alla categoria 1 si dovranno dimostrare il possesso dei requisiti tecnici (dotazione di veicoli e di personale), magari anche commisurati alla popolazione dei comuni nei quali si opera?
Ulteriore questione: sempre nel novellato art. 183, nello specifico alla lettera b-sexies viene ora indicato ciò che è escluso dalla classificazione di rifiuti urbani (già a partire dal 26 settembre u.s.), infatti la disposizione così recita: “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti trattamento acque reflue, ivi compresi i fanghi da depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”, risultando così evidente che i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali siano rifiuti speciali.
Tuttavia nel successivo articolo 184 (Classificazione) viene introdotto un nuovo comma 3 che alle lettere c), d), e) e f) così declina:
“Sono rifiuti speciali:
…omissis….
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
Ricordando che il comma 2 dell’art. 184 definisce i “rifiuti urbani”, nasce un problema di difficile coordinamento tra le due disposizioni sopra esposte, il che potrà indurre a confusioni interpretative quali ad esempio quella di considerare che, per effetto della nuova classificazione, anche buona parte delle superfici aziendali sulle quali si producono prevalentemente e con continuità rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, diventerà per legge anche suscettibile di produrre rifiuti urbani (?). Allora viene da chiedersi: quali, in questo contesto, saranno le superfici delle aree industriali che possono intendersi escluse dalla produzione d rifiuti urbani e per le quali deve essere esclusa totalmente l’applicazione della TARI?
Ultima per citazione, ma di peso non indifferente all’intera costruzione interpretativa, la questione sul vero significato della funzione statistica introdotta dall’articolo 183, comma 1, lettera b-quinquies), il quale specifica che: “la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati” (?).
Sembra che questa disposizione sia stata dal legislatore trasposta fedelmente dalla Direttiva 2018/851/UE, ma pare anche che si tratti di una mera dichiarazione di principio visto che poi, all’art. 198 (competenze dei Comuni), viene inserito il comma 2-bis, con il quale si riconferma che “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.
Segue lo stralcio con allegati: L-quater e L-quinques
«Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2).
|==========================|============================|===========|| Frazione | Descrizione | EER ||==========================|============================|===========|| | Rifiuti biodegradabili di | 200108 || | cucine e mense | || RIFIUTI ORGANICI |----------------------------|-----------|| | Rifiuti biodegradabili | 200201 || |----------------------------|-----------|| | Rifiuti dei mercati | 200302 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e | 150101 || | cartone | || |----------------------------|-----------|| | Carta e cartone | 200101 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 || |----------------------------|-----------|| | Plastica | 200139 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 || |----------------------------|-----------|| | Legno, diverso da quello di| 200138 || | cui alla voce 200137* | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| METALLO | Imballaggi metallici | 150104 || |----------------------------|-----------|| | Metallo | 200140 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali | 150105 || | compositi | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali | 150106 || | misti | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 || |----------------------------|-----------|| | Vetro | 200102 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| | Imballaggi in materia | 150109 || | tessile | || TESSILE |----------------------------|-----------|| | Abbigliamento | 200110 || |----------------------------|-----------|| | Prodotti tessili | 200111 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| TONER | Toner per stampa esauriti | 080318 || | diversi da quelli di cui | || | alla voce 080317* | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 ||--------------------------|----------------------------|-----------|| VERNICI, INCHIOSTRI, | Vernici, inchiostri, | || ADESIVI E RESINE | adesivi e resine diversi da| 200128 || | quelli di cui alla voce | || | 200127 | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| DETERGENTI | Detergenti diversi da | 200130 || | quelli di cui alla voce | || | 200129* | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non | 200203 || | biodegradabili | ||--------------------------|----------------------------|-----------|| RIFIUTI URBANI | Rifiuti urbani | 200301 || INDIFFERENZIATI | indifferenziati | |
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
«Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».
I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.
Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
ORIM S.p.A.
Ufficio Marketing & Comunicazione