Edizione Nr. 20 del 01/07/22
La Corte di Cassazione con Ordinanza 19748/2022 ha respinto il ricorso di una società cooperativa, alla quale era stata contestata l’assenza, in diciassette formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), del peso dei rifiuti verificato a destinazione.
Produttore e trasportatore dei rifiuti sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario per il trasporto e, in caso di irregolarità, soggiacciono ciascuno alla sanzione amministrativa ex art. 258 del Dlgs 152/2006.
La pronuncia trae la sua motivazione dal comma 17 dell’art. 193 del Dlgs 152/06, che testualmente recita: “Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza”.
Infatti nell’Ordinanza si legge che “l’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.lgs n. 205 del 2010, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti” che “sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciano ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta”.
Inoltre, specifica la Corte, la mancanza nei FIR della doppia misurazione della quantità dei rifiuti (a inizio trasporto e a destino) determina una evidente incompletezza del documento in quanto tale informazione, dovuta per legge, non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presenti nel documento stesso, né la richiesta di legge può intendersi soddisfatta, come sostiene la ricorrente, sulla base dell'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario.
In allegato la sentenza per gli interessati agli approfondimenti.
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