Seleziona la tua lingua

INFORIM

Edizione Nr.04 del 14/02/22

Come ogni anno ricordiamo l’obbligo relativo alla presentazione della relazione annuale sull’amianto e ne riassumiamo i principali contenuti.

Fonte normativa: art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257

Soggetti obbligati in base alla legge 257/1992

  • Le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi;
  • Le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto.
  • Chi trasporta amianto (con un parere ministeriale era stato chiarito che anche chi ha un contatto, se pur indiretto, con materiali di amianto, quindi al di fuori dei propri processi produttivi (es.: trasportatori) è tenuto alla relazione annuale, come anche specificato nelle istruzioni che precedono il modello di compilazione allegato)

Adempimento e periodicità: entro il 28 febbraio di ogni anno le imprese obbligate debbono presentare su un modello unificato di dichiarazione annuale, contenuto nella circolare del 17 febbraio 1993 n. 124976 un’apposita relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente alle Regioni (Servizio Sanità) e alle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività di bonifica e smaltimento. La dichiarazione dovrebbe essere inoltrata on line, secondo le indicazioni presenti nel sito delle rispettive Agenzie Regionali Sanitarie competenti per territorio (c/o i Servizi di promozione e prevenzione della salute nei luoghi di vita e di lavoro). In caso di non attivazione dell’invio telematico, come per alcune Regioni, la dichiarazione deve essere ancora compilata sul modello cartaceo e inviata per PEC.

Contenuto della relazione: la relazione deve indicare:

  • Tipi e quantità di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto oggetto di smaltimento e bonifica;
  • Attività svolte e procedimenti applicati;
  • Numero e dati anagrafici degli addetti nonché la durata della loro attività e della esposizione all’amianto alla quale sono stati sottoposti;
  • Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto;
  • Misure adottate o in via di adozione per la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente

Sanzioni: sanzione amministrativa da 2.582 a 5.164 €

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione