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INFORIM

Edizione Nr.02 del 31/01/22

La Corte di Cassazione ha confermato la natura di rifiuto e non di sottoprodotto delle  terre e rocce da scavo quando sono frammiste con altri materiali di risulta da attività di manutenzione stradale.

 La sentenza n. 43626 del 26 novembre 2021, ha chiarito che sono rifiuti non potendo beneficiare della qualifica di sottoprodotti secondo quanto previsto dal Dpr 120/2017 recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

 E’ una conferma del consolidato della giurisprudenza, che  ha sempre escluso la disciplina speciale ex art. 4 del Dpr 120/2017 che sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti qualora si fosse in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, come asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso.

Con tale sentenza viene pertanto confermato il sequestro di un'area a seguito della violazione del reato previsto dall’articolo 256, comma 2 del D.lgs n. 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) a carico del titolare di una azienda per avere depositato in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

In allegato il testo della sentenza.