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INFORIM

Edizione Nr.05 del 25/02/21

Segnaliamo che il sito istituzionale delle Camere di Commercio ha pubblicato un approfondimento sulle principali modifiche introdotte dal DPCM 23 dicembre 2020 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021” che sostituisce integralmente quello precedente e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare quest’anno con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020.

Per quanto di interesse delle imprese le ulteriori novità interessano:

  • gli impianti che svolgono attività di recupero, che dovranno comunicare, nella scheda SA AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma 3 dell’art. 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori);

  • la comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso, in cui sono state apportate alcune modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;

  • la scheda costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani, che è stata completamente rivista;

  • la comunicazione RAEE, in cui, oltre alla modifica delle categorie, è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Relativamente alle modalità di comunicazione viene segnalato che:

  • ai sensi del DL n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella Legge n. 120/2020, dal 28 febbraio 2021, si potrà accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021;

  • a breve le imprese potranno scaricare dal portale Ecocamere il software per la compilazione del MUD 2021 e i relativi tracciati record e verranno attivati i consueti canali:

MUD 2021: I SOGGETTI OBBLIGATI E QUELLI ESONERATI NEL DPCM 23 DICEMBRE 2020

A seguito pubblicazione del DPCM del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021” (S.O. n. 10 alla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021), si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis della Legge n. 70/94, il termine per la presentazione del modello slitta, per il 2021, di centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 16 giugno 2021.

Il nuovo modello contiene delle modifiche per l’adeguamento alla normativa europea, le principali novità che vengono introdotte dal nuovo DPCM sono le seguenti:

vengono riviste le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;

viene precisato l’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MU-Comunicazione rifiuti” ai sensi dell’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020 e dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 182/2003.

Al riguardo si segnala che non ci sono sostanziali modifiche relativamente ai soggetti obbligati i quali vengono però più puntualmente individuati. Essi sono:

    • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

    • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

    • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;

    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

    • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del 2

    • viene specificato che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.lgs. 152/2006;

viene aggiornata la “Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” con il passaggio da 10 (come prevedeva la precedente normativa in vigore fino al 2018) a 6 categorie di RAEE previste dal vigente D.Lgs. 49/14;

nell’ambito della comunicazione “rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione” viene chiarito che essa dovrà essere effettuata dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)”.

Restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)

i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Il MUD resta articolato nelle seguenti sei Sezioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1.Comunicazione Rifiuti;

2.Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

3.Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;

4.Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5.Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

6.Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ulteriori istruzioni per la compilazione del MUD, oltre a quelle contenute nel testo del DPCM in oggetto, saranno rese disponibili sui consueti siti istituzionali.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione