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INFORIM

Edizione Nr.02 del 25/01/2021

L’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha comunicato l’attivazione della banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), istituito dalla direttiva (UE) 2018/851: i produttori, gli importatori, gli assemblatori e i distributori fornitori di articoli (così come definiti dall’art. 3, c.3 del regolamento REACH), devono notificare, a decorrere dal 5 gennaio 2021,  le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC di Candidate List), eventualmente presenti al di sopra della soglia di legge. 

Il nuovo obbligo, che collega la normativa di prodotto REACH con la normativa ambientale, si inquadra nel piano di azione dell’Unione Europea per lo sviluppo dell’economia circolare con l’obiettivo di favorire l’opportuno riciclo dei materiali.

Un secondo obiettivo della banca dati, a cui potranno accedere prioritariamente gli operatori del trattamento dei rifiuti, ma anche i consumatori, è quello di promuovere la sostituzione di tali sostanze SVHC con altre meno pericolose per la salute umana e per l’ambiente.

Le aziende tenute ad inserire le informazioni nel database SCIP sono quelle che immettono sul mercato Ue articoli contenenti Svhc in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Le informazioni da comunicare riguardano:

  • l’identificazione dell’articolo;

  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle Svhc contenute nell’articolo;

  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

L’ECHA ha già raccolto oltre 5 milioni di notifiche che, nei prossimi mesi, verranno rese pubbliche.

Le informazioni presenti nel database SCIP aiuteranno i gestori di rifiuti a migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti, promuovendone l’uso come risorse, mentre i consumatori potranno trarre vantaggio da una maggiore conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti, aiutandoli a compiere scelte più consapevoli al momento dell’acquisto.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito di ECHA dedicato allo SCIP https://echa.europa.eu/it/scip, dove sono disponibili manuali, webinar e suggerimenti oltre i contatti dell’helpdesk dell’Agenzia per supportare le imprese nelle loro richieste.

Sintesi sul collegamento REACH e rifiuti


L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH stabilisce che “i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento.” Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti. 
Questo non significa tuttavia che le sostanze contenute nei rifiuti siano totalmente esentate dal REACH. 

In particolare, secondo l’articolo 3, paragrafo 37, del REACH, gli scenari di esposizione sono definiti come “l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante le fasi pertinenti del suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. […]”. 


Produttori o importatori di una sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli (in seguito denominata “sostanza”) soggetta alla registrazione ai sensi del REACH sono obbligati a tener conto, ove pertinente, della fase rifiuto del ciclo di vita della sostanza, secondo l’allegato I, sezione 5.2.2 del REACH, quando effettuano le appropriate valutazioni ai sensi del titolo II del REACH. 

Quindi le sostanze recuperate o riciclate, si potrebbero considerare già registrate nella forma di sostanza di partenza (prima di diventare rifiuto). Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata pre-registrata nella fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere pre-registrata in seguito all’operazione di recupero e prima di essere destinata al nuovo uso.

Pertanto nel caso in cui non si abbia la certezza che la sostanza di partenza non sia stata pre-registrata o nel caso non si sia in grado di dimostrare che la sostanza recuperata sia del tutto uguale a quella di partenza e in attesa di chiarimenti sulla questione, si consiglia ai recuperatori di pre-registrare le sostanze contenute nel prodotto finale recuperato, qualora sia superata la soglia limite di una tonnellata/anno di sostanza prodotta.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione