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INFORIM

Edizione Nr.20 del 27/11/20

MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 116/2020

SCHEMA RIASSUNTIVO SU ADEMPIMENTI E SISTEMA SANZIONATORIO

Riportiamo in sintesi di seguito gli adempimenti relativi al registro, Fir e le novità del sistema sanzionatorio in vigore dal 26 settembre scorso in virtù delle modifiche al TUA introdotte a seguito del recepimento delle direttive europee.

Alleghiamo, inoltre, il testo elaborato da NOMOS che riporta la nuova stesura della parte IV (normativa rifiuti) del Dlgs 152/06 integrata con le modifiche prodotte dal Dlgs 116/2020, come utile riferimento per consultare la normativa.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (CORRELATO CON CONSEGUENTE ISCRIZIONE ALBO GESTORI)

Soggetti obbligati (art. 190, comma 1)

  • Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

  • Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (di cui all’art. 184 c.3, lett. c), d) e g) (da lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da trattamento acque e depurazione…) se superano i 10 dipendenti

  • Chiunque effettui attività professionale di trasporto rifiuti (iscrizione cat. 4 e 5 Albo gestori)

  • Imprese ed enti che effettuano attività di recupero e smaltimento rifiuti

  • Intermediazione/commercio rifiuti senza detenzione (iscrizione cat. 8 Albo Gestori)

  • Consorzi riconosciuti di imballaggi e particolari tipologie di rifiuti

Soggetti esonerati alla tenuta del registro cronologico di scarico e scarico

  • Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti (novità!) (art. 190, comma 5)

  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui art. 212, comma 8 (produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi non eccedenti 30 kg o 30 al giorno la cui attività di trasporto costituisce parte integrante ed accessoria all’organizzazione dell’impresa, i quali sono iscritti ad apposita sezione cat. 2-bis dell’Albo gestori) (art. 190, comma 5)

  • Le imprese agricole di cui art. 2135 C.C. con volume di affari annuo non superiore ottomila euro (art. 190, comma 5)

  • Le operazioni nei centri di raccolta limitatamente ai rifiuti non pericolosi (art. 190, comma 9)

  • I soggetti esercenti attività ricedenti nell’ambito codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,03, 96.09.02 (es. estetisti , parrucchieri barbieri, tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in enti o imprese possono adempiere all’obbligo con la conservazione per 3 anni dei FIR o documenti sostitutivi o de documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta rifiuti urbani

TRASPORTO DEI RIFIUTI – FIR

Se effettuato da ENTI o IMPRESE continua ad essere accompagnato dal FIR (art 190 comma 1)

ESENZIONI:

Sono espressamente esclusi dall’obbligo del FIR:

  • il soggetto che gestisce il servizio pubblico (art. 190, comma 7)

  • il trasporto rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi (art. 190, comma 7)

  • il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di 5 volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 g/30 l giorno (art. 190, comma 7)

  • il trasporto di rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle attività agricole e agroindustriali e della silvicoltura effettuati dal produttore in modo saltuario e occasionale per il conferimento al gestore del servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (art. 190, comma 8)

  • i trasporti transfrontalieri dei rifiuti anche per il tratto nazionale in quanto sostituito dal documento previsto dalla normativa che regola le spedizioni transfrontalieri (art. 190, comma 9)

  • la movimentazione di rifiuti esclusivamente dentro le aree private, perché non è considerata trasporto, anche ai fini della non iscrizione all’Albo (art.190, comma 11)

  • la movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche percorrendo la via pubblica, se finalizzati al deposito temporaneo e la distanza fra fondi non deve superare 15 km. 8art. 190, comma 12)

Casi particolari:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. (Relativamente a tale semplificazione sarà necessario chiarire cosa si intenda per “piccoli interventi edili”. Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto. Attenzione! Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali) (art. 193, comma 19).

Per le attività di manutenzione delle infrastrutture, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione (art. 193, comma 20).

NUOVE SANZIONI DOPO LA RISCRITTURA DEL DLGS 152/2006 POST DLGS 116/2020

Nel contesto delle sanzioni amministrative, che, per semplificare, vengono riassunte, anche riguardo alle singole fattispecie di violazioni, nelle tabelle tratte da un documento Confindustria sotto riportate, si segnala in particolare:

  • nuovo comma 9 dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 “Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”. In sostanza si estende espressamente il cumulo giuridico non solo al concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche alla continuazione fra illeciti amministrativi (ovvero qualora il soggetto agente, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni).

Tuttavia il legislatore ha però circoscritto tale regime sanzionatorio di favore alle sole violazioni delle disposizioni previste dal medesimo art. 258 del D.Lgs. 152/2006, cioè alle violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

  • Altra novità inoltre è costituita dal fatto che il soggetto agente soggiace, infatti, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio, e non sino al triplo come invece previsto in precedenza.

  • Altra interessante novità introdotta è quella del nuovo comma 13 dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, a mente del quale “Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”.

Pertanto accanto alla disciplina del “cumulo giuridico”, il legislatore ha dunque introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, che trova applicazione sia in caso di errori materiali che non siano rilevanti ai fini della tracciabilità, nei quali addirittura non si applica la sanzione, sia anche nelle ipotesi di dati incompleti o inesatti “seriali”, si pensi, ad esempio, alla stessa inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto per i quali si prevede una sola sanzione anche se triplicata.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

Allegati:

- Dlgs_152_2006_Parte_IV_coordinato_Dlgs_116_2020-1 NOMOS