Edizione Nr.17 del 14/10/20
MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020:
- NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (REN)
- CATASTO RIFIUTI, REGISTRO ELETTRONICO DI CARICO E SCARICO
- LE MODIFICHE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI
Facendo seguito alle ns. precedenti InfOrim sulle modifiche al Dlgs. 152/06 prodotte dal Dlgs 166/2020 si riportano gli aggiornamenti e si rimanda alla lettura dei testi degli articoli riportati.
NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (REN) (ART. 188-BIS)
A questo articolo viene affidata la disciplina del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrà essere attuato attraverso il REN, gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, ideato per consentire una lettura integrata dei dati degli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e del FIR (di cui art. 190 e 193); le modalità di compilazione sono effettuate secondo le modalità dettate da uno o più decreti del MATTM.
Tali decreti disciplinano anche l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, all’attuazione di tutto il sistema viene comunque garantito un periodo preliminare di sperimentazione.
Il REN sarà articolato in:
a) una sezione Anagrafica
b) una sezione Tracciabilità
Per il transitorio, fino all’entrata in vigore del decreto di cui sopra continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione rifiuti.
Per i particolari del REN si rimanda alla lettura del testo dell’articolo 118-bis riportato per intero in calce.
CATASTO RIFIUTI (ART. 189)
Per quanto riguarda il MUD viene riscritto l’intero articolo, anche se non si apportano sostanziali modifiche alla disciplina sul Catasto Rifiuti, sia per quanto riguarda i soggetti obbligati che i dati e le tempistiche.
Le uniche note da rilevare sono:
- la previsione che la comunicazione MUD riguarderà anche i materiali prodotti dall’attività di recupero e i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione rifiuti;
- l’aggiunta del comma 9 che prevede che nel decreto ministeriale in previsione per il REN ci sia anche la disciplina per il coordinamento tra la comunicazione MUD e gli adempimenti REN per la precompilazione automatica.
Per tutto il resto si rimanda all’articolo riportato per intero in calce a questa InfOrim.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART. 190)
La riscrittura dell’art. 190 ora denominato “Registro cronologico di carico e di scarico” contiene invece importanti modifiche.
Le principali riguardano:
-
al comma 1 si riporta in maniera estesa l’elenco dei soggetti obbligati allo scopo di garantire una maggiora chiarezza rispetto ai problemi interpretativi del passato tra i soggetti tenute quelli esonerati (V. testo intero articolo riportato in calce).
Tuttavia in sostanza rispetto alla precedente disciplina si evidenzia che fino all’attuazione del REN, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
-
Sempre al comma 1 viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è anche la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Per chiarire si segnala che comunque, poiché nel transitorio rimane valido il modello del Dm 148/1998 che non prevede spazi per queste annotazioni aggiuntive, tutte le informazioni da annotare restano per ora invariate l’attuale registro non prevede informazioni che riguardano ciò che non è più rifiuto.
-
al comma 2 si prevede la delega per la definizione di un nuovo modello mediante il decreto ministeriale sul REN, facendosi salvi nel frattempo i modelli attualmente in corso;
-
il comma 3 conferma le tempistiche di annotazione ma con queste specifiche:
-
per i produttori iniziali almeno 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo (resta invariato);
-
per i soggetti che effettuano la raccolta e trasporto l’annotazione va fatta almeno entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
-
per i commercianti e intermediari almeno entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
-
entro 2 giorni lavorativi (qui resta immutato) dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano attività di smaltimento e recupero;
-
il comma 5 riproduce fedelmente quanto riportato nell’articolo del Catasto Rifiuti per quanto riguarda la menzione dell’esonero, oltre che degli imprenditori agricoli, anche delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8;
-
il comma 6 riporta in maniera più chiara l’esonero (con la condizione di conservazione del FIR) per alcune attività economiche, qui denominate con i rispettivi codici Ateco, quali: parrucchieri, tatuatori, estetiste, con l’aggiunta della categoria manicure e pedicure, e, infine, gli imprenditori agricoli.
-
il comma 7 estende i limiti di applicazione della possibilità di tenuta dei registri da parte delle organizzazioni di categoria per i produttori a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e a 4 tonnellate per i rifiuti pericolosi;
-
al comma 9 viene recuperata la disposizione relativa all’esclusione dell’obbligo per i centri di raccolta limitatamente ai rifiuti non pericolosi e della possibilità di registrazione contestuale all’uscita dei rifiuti pericolosi dal centro di raccolta;
-
al comma 10 viene portato a 3 anni dall’ultima registrazione il tempo di conservazione dei registri integrati con i formulari.
TRASPORTO RIFIUTI (ART. 193)
Questo articolo è stato riscritto con importanti modifiche.
Si riportano le principali:
-commi 2 e 3 prevedono che la definizione del formulario avvenga sempre attraverso il decreto ministeriale sul REN, prevedendo anche modalità di vidimazione e modelli particolari per particolari tipologie di rifiuti e particolari forme di raccolta, facendo salvi comunque, nelle more di attuazione del decreto, il modello attuale e l’attuale forma di vidimazione;
-il comma 4 contiene la previsione della possibilità di trasmissione della quarta copia del FIR mediante invio per PEC, e porta inoltre a 3 anni la tempistica per la durata di conservazione dei FIR;
-il comma 5 stabilisce, in alternativa alle modalità di vidimazione, la possibilità di acquisizione del FIR attraverso una apposita applicazione raggiungibile dai portali delle Camere di Commercio affinché si possano scaricare dei format. Tale modalità è tuttavia introdotta come transitoria in attesa dell’entrata in vigore del REN.
-al comma 7 si aggiunge la precisazione che non sussiste l’obbligo del formulario anche per il trasporto dei rifiuti urbani (e assimilati) da parte del produttore iniziale ai centri di raccolta con la specificazione della definizione “occasionali e saltuari”, limitati a 5 volte l’anno;
-al comma 14, relativo alla microraccolta si chiarisce che deve essere effettuata entro il termine massimo delle 48 ore e che è considerata tale anche quella effettuata presso le diverse unità locali dello stesso produttore.
-il comma 15 disciplina gli stazionamenti dei veicoli in configurazione del trasporto estendendo tale disciplina anche alle carrozzerie mobili e estendendo il termine dalle 48 alle 72 ore;
-il comma 17 ribadisce la distinzione della responsabilità per i vari soggetti che compilano il FIR, nel senso che ogni operatore è responsabile per quanto inserito e sottoscritto nelle parti di propria competenza, e precisa che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore per eventuali difformità tra le descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza;
-il comma 18 chiarisce che la movimentazione dei rifiuti derivanti da attività di assistenza sanitaria domiciliare non è soggetta al FIR e all’iscrizione all’Albo gestori in quanto il rifiuto si intende prodotto presso la sede dell’operatore o della struttura;
-il comma 19 precisa che i rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, il domicilio o sede del soggetto che svolge tale attività, consentendo quindi di effettuare la movimentazione di tali rifiuti in alternativa al FIR con un DDT. È prevista anche la possibilità di conferire i rifiuti in luoghi dove siano stati allestiti particolari depositi in attesa della successiva gestione;
-il comma 20 prevede anche per le attività di manutenzione delle infrastrutture che il trasporto del materiale tolto d’opera possa essere effettuato con solo DDT fino alla sede aziendale dove verranno effettuate le successive verifiche;
Anche per questo articolo si rimanda alla lettura dell’intero testo riportato in calce a questa InfOrim.
TRASPORTO INTERMODALE (ART. 193-BIS)
Viene rivisitata anche la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti dei mezzi in soste tecniche.
Ferme restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito dei rifiuti nell’ambito dell’attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa di presa in carico degli stessi da parte di una impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio, a condizione che non superi il termine finale di 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data di inizio dell’attività di deposito.
Nel resto dei commi vengono specificati gli oneri dei soggetti coinvolti e del produttore.
Al comma 2 si disciplina l’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, in tal caso il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
Importante è il comma 3 perché prevede che l’invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludano la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell’articolo 256, fermo restando l’obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
Il successivo comma 4 stabilisce che gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro
Per il trasporto intermodale si riporta in calce a questa informativa il testo del nuovo articolo 193-bis.
PROCEDURE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL SISTRI (ART. 194-BIS)
Questo nuovo articolo contiene una disciplina più semplificata per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte degli utenti SISTRI.
I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.
Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.
ORIM S.p.A.
Ufficio Marketing & Comunicazione
Stralcio Dlgs 166/2020
16. L’articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 188- - 1. Il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti si compone delle procedure e
degli strumenti di tracciabilita’ dei rifiuti integrati nel Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti istituito ai
sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei
gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata
dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e
tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e
193, sono effettuati secondo le modalita’ dettate con uno o piu’
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche’, per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita’ 6
con le quali il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti si applica alle
corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei
rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’
articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l’esercizio di attivita’ inerenti alla
gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati ambientali
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati
afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal
decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita’ di
cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite
interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo
un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita’ dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli
articoli 190 e 193 con l’indicazione altresi’ delle modalita’ di
compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita’ di iscrizione al Registro elettronico nazionale,
e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,
dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la
previsione di criteri di gradualita’ per la progressiva
partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi
incluse le modalita’ di trasmissione dei dati relativi ai documenti
di cui alla lettera a), nonche’ dei dati relativi ai percorsi dei
mezzi di trasporto;
d) le modalita’ per la condivisione dei dati del Registro
elettronico con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale
(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo
189;
e) le modalita’ di interoperabilita’ per l’acquisizione della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche’ le
modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro
elettronico nazionale; 7 f) le modalita’ di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo
nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita’ di accesso ai dati del Registro elettronico
nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione
dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo
188, comma 5, nonche’ le responsabilita’ da attribuire
all’intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’articolo
6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato
cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e’ scaricabile
direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui
alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita’ tecniche
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
7. Fino all’entrata in vigore del decreto previsto al comma 1
continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1°
aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di
registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto.».
17. L’articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti,
istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
e’ articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province
autonome per la protezione dell’ambiente. Le norme di organizzazione
del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino
all’emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle
attivita’ di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e
costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita’ di cui
alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla
disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e 8
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competenti, con le modalita’ previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita’ e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita’, dei
materiali prodotti all’esito delle attivita’ di recupero nonche’ i
dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le
attivita’ di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con
un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all’articolo 212, comma 8, nonche’, per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
piu’ di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio,
ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo
183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la
comunicazione e’ effettuata dal gestore del servizio limitatamente
alla quantita’ conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le
modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti
informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantita’ dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita’ dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita’ dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita’ di gestione dei rifiuti, nonche’
i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita’ raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal
ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati
trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono 9
all’elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi
dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni
dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita’ dei
rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche’ gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne
assicura la pubblicita’ anche attraverso la pubblicazione di un
rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall’articolo 220, comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro
elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, assicurano il
coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire
un’opportuna pubblicita’ alle informazioni.
9. Il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, disciplina le
modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei
rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale, garantendone la precompilazione automatica.».
18. L’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque
effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e trasporto di
rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di
tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono
indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita’ prodotta, la
natura e l’origine di tali rifiuti e la quantita’ dei prodotti e
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche’,
laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di
cui all’articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e’
disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche’ le disposizioni
relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le
modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro
cronologico, sono effettuate:
-
per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni 10
-
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei
rifiuti all’impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti
all’impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma
3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere
all’obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con
analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.
5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo
212, comma 8, nonche’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese
e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ i soggetti
esercenti attivita’ ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01,
96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi,
siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando
obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono
adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalita’:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti
dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di
detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all’articolo 183. Tale modalita’ e’ valida anche ai fini della
comunicazione al catasto di cui all’articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di
carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi
che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o,
comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli
organi di controllo.
8. Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei 11
registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le
modalita’ fissate dall’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all’articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata
contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro
di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco
dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita’ di
raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso
la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui
all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati
per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica
devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati
all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura
dell’impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non
presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto
che gestisce l’impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di
manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo
di produzione dei rifiuti, cosi’ come definito dal medesimo articolo.
Per rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri
possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo
del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione
all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico
nazionale di cui all’articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai
fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all’articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne faccia
richiesta.».
19. L’articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto dei rifiuti,
eseguito da enti o imprese, e’ accompagnato da un formulario di
identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita’ di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al 12
Registro elettronico nazionale, con possibilita’ di scaricare dal
medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche’ le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici
dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di
identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis,
comma 1, il formulario in formato cartaceo e’ redatto in quattro
esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi’ dal trasportatore; una copia deve rimanere
presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo’
essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata
sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento
originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre
anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita’ di
vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del
rifiuto e’ prodotto in format esemplare, conforme al decreto del
Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un
numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile
attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione
rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali
per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita’ telematica al fine di consentire l’apposizione del
codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il
produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il
trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in
tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una
fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in
materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui
all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al
soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti
speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi 13
in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti effettuati per non piu’ di cinque volte l’anno,
che non eccedano la quantita’ giornaliera di trenta chilogrammi o di
trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi’ al
trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3,
lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e
saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il
formulario di cui al presente articolo e’ sostituito dai documenti
previsti dall’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa
su territorio nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con
riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
puo’ sostituire il documento di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a
condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e
leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche’ le sottoscrizioni
richieste, ancorche’ non previste nel modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di
aree private non e’ considerata trasporto ai fini della Parte quarta
del presente decreto e non necessita di formulario di
identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla
medesima azienda agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la
pubblica via, non e’ considerata trasporto ai fini del presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e’ altresi’ considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore
agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi
al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa di
cui e’ socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori
soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all’articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all’articolo
188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita’ di trasmissione al
Registro elettronico nazionale (REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di
un unico raccoglitore o trasportatore presso piu’ produttori o
detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse
unita’ locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel
termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei 14
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del
trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche’ le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o
con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non
rientrano nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’articolo 183,
comma 1, aa), purche’ le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato
IB del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni
operatore e’ responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte
nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e’
responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione
dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili in
base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito all’attivita’ sanitaria
e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i
rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si
considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio
dell’operatore che svolge tali attivita’. La movimentazione di quanto
prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha
svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai
sensi dell’articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione e piccoli
interventi edili, ivi incluse le attivita’ di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unita’ locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita’. Nel caso di
quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un
deposito dove e’ svolta l’attivita’, il trasporto dal luogo di
effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e’ accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o
volume, il luogo di destinazione.
20. Per le attivita’ di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con
riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto,
al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di
funzionalita’ dei materiali riutilizzabili, lo stesso e’ accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero 15
di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.».
20. Dopo l’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e’ inserito il seguente:
«Art. 193-bis (Trasporto intermodale). - 1. Fermi restando gli
obblighi in materia di tracciabilita’ e le eventuali responsabilita’
del trasportatore, dell’intermediario, nonche’ degli altri soggetti
ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei
confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell’ambito di
attivita’ intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche
all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i
rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da
parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo
trasporto, non rientra nelle attivita’ di stoccaggio di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi
il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in
carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data
d’inizio dell’attivita’ di deposito.
2. Nell’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro
sei giorni dall’inizio dell’attivita’ di trasporto, il soggetto al
quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non
oltre le successive 24 ore, all’autorita’ competente ed al produttore
nonche’, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso
equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i
ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e’
tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il
successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
3. L’invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel
rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita’
per attivita’ di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi
dell’articolo 256, fermo restando l’obbligo, per il soggetto al quale
i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire
che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela
ambientale e sanitaria.
4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono
affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di
un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo
trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del
produttore dei rifiuti, in solido tra loro.».
21. Al comma 7 dell’articolo 194, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti e’
effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma
elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, la quale garantisce
l’interoperabilita’ con il Registro elettronico nazionale di cui
all’articolo 188-bis.».