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INFORIM

Edizione n°13 del 28/07/20

L'art. 228-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

Vengono quindi ripristinate le precedenti disposizioni ex art. 183, co.1, lett.bb), n. 2, del Codice dell’Ambiente, in base a cui “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”

La Orim S.p.a con la propria piattaforma di smaltimento e recupero è disponibile a gestire rifiuti per i quali, visto il cambiamento della normativa, i produttori dovessero andare in difficolta ’ per il deposito temporaneo.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

 

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione