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INFORIM

Edizione n°18 del 12/09/19

END OF WASTE: LA CASSAZIONE RIBADISCE I CRITERI PER ESCLUDERE LA QUALIFICA DI RIFIUTO.

STATO DI FATTO PROBLEMATICA END OF WASTE

Riportiamo la notizia della pronuncia della Cassazione per ricordare quali sono ad oggi, secondo la giurisprudenza più recente, i criteri per poter considerare un materiale residuo fuori dalla qualifica di rifiuto a seguito della attività di una attività di recupero certa e per aggiornare sullo stato dei fatti della difficile problematica dell’End of Waste.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36692 del 30 agosto 2019, ha asserito la necessità che un rifiuto per cessare di essere considerato tale ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere sottoposto ad un’operazione di recupero effettuata da un soggetto a tal fine autorizzato.

Infatti la legge, ai sensi dell’184 ter la Cassazione ha ribadito, inoltre, che le condizioni per poter escludere la qualifica di rifiuto sono quelle individuate dal comma 1 dell’art. (la sostanza o l’oggetto è comunemente usato per scopi specifici, ha un mercato; soddisfa i requisiti tecnici e gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti; il suo utilizzo non porterà impatti negativi sull’ambiente).

Nonostante l'articolo 184-ter specifichi al comma 2 che il recupero possa consistere anche solo nel controllare che il rifiuto soddisfi i criteri "EoW", ciò non toglie, "a prescindere dalla immediata precettività o meno" di tale indicazione, che si debba comunque essere in presenza di una operazione effettuata da un soggetto autorizzato al recupero di rifiuti. Un rifiuto che, pur avendo un mercato, non viene sottoposto ad alcuna operazione di recupero da parte di soggetto autorizzato, rimane disciplinato dalla Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.

Per questo la Suprema Corte ha definito inammissibile il ricorso presentato da un soggetto, condannato dal giudice di primo grado per trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, che in giudizio si era limitato genericamente ad invocare l'assenza della qualità di rifiuto del carico trasportato in ragione di un "asserito quanto di per sé insufficiente" mercato dei materiali in questione.

In allegato il testo della Sentenza per ulteriori approfondimenti.

Stato di fatto della problematica End of Waste

Ricordiamo che presso la Commissione Ambiente della Camera è stata aperta una indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste") che ha come obbiettivo conoscere gli stati di avanzamento delle attività istruttorie legate ai prossimi annunciati decreti ministeriali sull’End of Waste ( es.: (Pap), la gomma vulcanizzata granulare (Gvg); i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), rifiuti di gesso; pastello, piombo; plastiche miste; carta da macero; pulper; vetro, ecc.). Inoltre la Commissione si prefigge di acquisire informazioni sull’efficacia dell’attuale disciplina transitoria utili a consentire standard di recupero dei rifiuti, adeguati a centrare gli obiettivi prefissati di sviluppo dell’economia circolare.

Infine La commissione intende incidere anche sulla elaborazione delle linee guida che dovranno consentire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale dei meccanismi di verifiche sui rifiuti in ingresso negli impianti di trattamento, nonché dei controlli su oggetti e sostanze che ne costituiscono il risultato. Il termine di conclusione dell’indagine della Commissione è fissato al 30 settembre prossimo.

In allegato il testo della Sentenza per ulteriori approfondimenti.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

 

All: testo della Sentenza n.36692 del 30/08/19