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INFORIM

Edizione n° 11 del 09/05/19

MUD 2019: SCADE IL 22 GIUGNO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

La presente per dar seguito alle precedenti informative con istruzioni sulla compilazione (riportate in calce) per ricordare che entro il 22 giungo 2019 dovrà essere presentato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con riferimento alle attività svolte nel 2018.

Lo slittamento della scadenza è determinata dai 120 giorni che debbono decorrere per legge dalla pubblicazione del DPCM recante la nuova modulistica. Ricordiamo infatti che il 22 febbraio 2019 è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45, Supplemento Ordinario n. 8, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, con la modulistica da utilizzare per l’anno 2019, che sostituisce integralmente il modello e le istruzioni allegate a DPCM del 28 dicembre 2017.

Ricordiamo in primis che non sono mutati i soggetti obbligati alla dichiarazione MUD che, lo ripetiamo, sono:

· Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

· Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

· Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

· Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

· Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

· Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Ricordiamo che il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue).

Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part- time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito una tabella di sintesi per l’invio della Comunicazione Rifiuti

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La compilazione del MUD, salvo alcune novità resta quella dello scorso anno ( ricordiamo che, nel 2016, ISPRA ha predisposto “istruzioni aggiuntive” rispetto alla presentazione del MUD che sono tuttora valide) salvo alcune novità.

Ricordiamo che le principali novità introdotte nel 2019 riguardano:

· I produttori di rifiuti che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comunicazioni rifiuti semplificata ma devono presentarla Comunicazione rifiuti (ordinaria)

· I gestori rifiuti

1. Gli impianti di gestione di rifiuti che ricevono i rifiuti con i seguenti CER:

• CER 190501 – parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost;

• CER 190503 – compost fuori specifica;

• Tutti i CER del sottocapitolo 1912 dell’elenco europeo – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti;

dovranno suddividere le quantità ricevute da un medesimo produttore/detentore tra rifiuti di provenienza urbana e rifiuti speciali, compilando due diverse schede RT per ciascun produttore/detentore. Qualora la distinzione tra le due provenienze non possa essere effettuata agevolmente sulla base dalle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico, il gestore dell’impianto dovrà calcolare le quantità sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

Gli impianti di gestione di rifiuti che ricevono i rifiuti codificati come segue:

• CER 160601 – batterie al piombo

• CER 160602 – batterie al nichel-cadmio

• CER 160603 – batterie contenenti mercurio

• CER 160604 – batterie alcaline

• CER 160605 – altre batterie e accumulatori

• CER 200133 – batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie • CER 200134 – batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133

dovranno indicare, barrando la casella, se si tratta di pile ed accumulatori portatili come definiti all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 188/2008 (pile ed accumulatori sigillati, trasportabili a mano e non costituenti pile ed accumulatori industriali o per veicoli.

Qualora la distinzione tra le due provenienze non possa essere effettuata agevolmente sulla base dalle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico, il gestore dell’impianto dovrà effettuare la ripartizione sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

2. Nel modulo MG è stato aggiornato il riquadro “tipologia d’impianto” con la modifica di alcun descrizioni e l’inserimento di altre 

3. Se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento, sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.

Rimangono poi immutati, rispetto al 2018:

- Struttura del modello;

- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;

- Modalità di presentazione;

• Diritti di segreteria. Per l’anno 2019 restano altresì invariate: l’articolazione del MUD in sei Comunicazioni (Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche);

• i soggetti obbligati;

• i diritti di segreteria;

• le modalità per l’invio telematico.

Modalità di compilazione e trasmissione:

Comunicazione rifiuti ordinaria- MUD Telematico 

Il software per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD 2019 è disponibile, sul sito con riferimento alle seguenti Comunicazioni:

• Rifiuti;

• Veicoli fuori uso (VFU);

• Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

• Imballaggi (Sezione Consorzi);

• Imballaggi, (Sezione Gestori rifiuti da imballaggio);

Si ricorda che la spedizione telematica delle summenzionate Comunicazioni deve essere effettuata entro il 22 giugno 2019 unicamente tramite il sito "www.mudtelematico.it".

In particolare, il dichiarante deve trasmettere un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM 28 dicembre 2018.

Detto file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere (scaricabile all’indirizzo ) o con altri software che rispettino le specifiche contenute nello stesso Decreto.

I diritti di segreteria relativi alle stesse Comunicazioni ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay.

Per quanto riguarda invece la Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), gli stessi Produttori devono compilare la Comunicazione esclusivamente via telematica tramite il sito "www.registroaee.it".

Per la Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) non sono previsti diritti di segreteria.

Riportiamo di seguito una tabella di sintesi di soggetti e schede per l’invio della MUD 2019

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Alleghiamo la consueta Guida alla compilazione del MUD 2019 predisposta da Confindustria dove sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno.

Ricordiamo inoltre che per assistenza e quesiti dal 15 aprile sarà operativo il Contact Center 02/22177090.

Si possono inviare quesiti a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per l’assistenza nella compilazione telematica a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi. Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.