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INFORIM

Edizione n°13 del 16/06/2016

            LA SANZIONE RIDOTTA PER LA RITARDATA PRESENTAZIONE E/O RETTIFICHE ERRORI ENTRO IL 30 GIUGNO

La presente per ricordarVi che se la presentazione del MUD è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994 n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”a norma dell’art. 258, comma 1, ultimo periodo del Dlgs 152/06

Tale articolo, contenente la disposizione sopra citata, nella versione ante Dlgs 205/2010, è ancora valido fino all’entrata in vigore della piena operatività del Sistri ( ultimamente prorogata al 31 dicembre 2016) .
Pertanto chi non avesse presentato ancora il MUD o si fosse accorto di aver presentato un MUD incompleto o inesatto potrà FINO AL 30 GIUNGNO p.v. , inviarlo di nuovo, ripagando i diritti di iscrizione, con la sanzione minima da 26 a 160 €, piuttosto che la sanzione, completa e ben più pesante, che va da 2.600 a 15.000 € come previsto dall’art. 258, c. 1 , del Dlgs 152/06.
Ricordiamo, in via generale, che non sono ammesse né integrazioni, né rettifiche successivamente al termine del 30 aprile previsto per la presentazione MUD.

C’è invece l'opportunità di una nuova denuncia completa, in sostituzione di una precedente incompleta o parzialmente scorretta, purché la nuova venga consegnata entro il 30 giugno con l’applicazione della sanzione ridotta (da 26,00 a 160,00 €) e dietro nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.