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INFORIM

Edizione n°5 del 24/02/2016

SOGGETTI OBBLIGATI: IMPRESE CHE UTILIZZANO, BONIFICANO, SMALTISCONO E TRASPORTANO AMIANTO


Come ogni anno ricordiamo l’obbligo relativo alla presentazione della relazione annuale sull’amianto e ne riassumiamo i principali contenuti.

Fonte normativa: art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257

Soggetti obbligati:

le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi;

le imprese che svolgono attività di smaltimento, bonifica e trasporto dell’amianto

Adempimento e periodicità:

(di regola entro il 28 febbraio di ogni anno) - quest’anno anche 29 febbraio - debbono presentare in un modello unificato di dichiarazione annuale, contenuto nella circolare del 17 febbraio 1993 n. 124976 (su G.U. del 5 marzo 1993 n. 53), un apposita relazione sull’attività svolta nel corso del 2014 alle Regioni (Servizio Sanità) e alle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività di bonifica e smaltimento.

Il modello unificato di dichiarazione è allegato alla presente ed è per alcune regioni ancora cartaceo (vedi per la Regione Marche), tuttavia in base ad un accordo stipulato fra regioni la dichiarazione dell’anno  prossimo sarà effettuabile solo on line, anche se alcune regioni (es.: Toscana, Lombardia Veneto…) hanno già operativo il link per accedere.

Consigliamo quindi, agli operatori di altre regioni fuori Marche di consultare i rispettivi Servizi Sanitari delle rispettive Regioni competenti per territorio.

Contenuto della relazione: la relazione deve indicare:

tipi e quantità di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto oggetto di smaltimento e bonifica;

attività svolte e procedimenti applicati;

numero e dati anagrafici degli addetti nonché la durata della loro attività e della esposizione all’amianto alla quale sono stati sottoposti;

caratteristiche dei prodotti contenenti amianto;

misure adottate o in via di adozione per la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Sanzioni: sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni.

Ricordiamo che in base alla legge 257/1992, dal 28 aprile 1993 nessuno può usare estrarre e vendere amianto, e per questo che deve essere controllato anche il suo smaltimento e bonifica e che tutti gli interventi di manutenzione e bonifica debbono essere effettuati seguendo le prescrizioni degli allegati al Dm 6 settembre 1994 (Cessazione dell’impiego dell’amianto).

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Allegato: Mod Relaz annuale.pdf