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INFORIM

Edizione n° 28 del 08/07/2015


MODIFICHE AL CODICE AMBIENTALE. NUOVE DEFINIZIONI PER “PRODUZIONE”, “RACCOLTA” E “DEPOSITO TEMPORANEO” DI RIFIUTI.

Il Dl. già citato nella ns. precedente Inforim, oltre alla proroga del termine per la conclusione dell'istruttoria per le istanze di AIA, all'art. 1 interviene e modifica, e nozioni di “Produttore di rifiuti”, “raccolta e deposito temporaneo” di cui alla parte IV del Dlgs 152/2006.

Nello specifico:

  • all'art. 183 comma 1 Lettera f: dopo le parole: “produce rifiuti” sono aggiunte le parole: “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”.

La definizione di produttore di rifiuto diviene quindi: “ produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

  • Art. 183 comma 1 Lettera o: dopo la parola: “deposito” è aggiunta la seguente:”preliminare alla raccolta”.

La definizione di raccolta diviene quindi: “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

  • Art. 183 comma 1 Lettera bb: la parola: “ effettuato” è sostituita dalle seguenti: “ è il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “ da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”

La definizione di deposito temporaneo diviene quindi: “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuali, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli  di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni (...omissis..)

  • l'art. 4, infine, fissa i termini di entrata in vigore, cioè dal 4 luglio 2015, giorno di pubblicazione in Gazzetta

Rinviamo ancora al sito http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/04/15G00115/s%20;jsessionid=37PyNylDP1b3PAAbzHuVbQ__.ntc-as1-guri2b per l’intero testo del provvedimento, avvertendo che comunque questo dovrà nei prossimi giorni essere convertito in legge e saranno possibili ulteriori modificazioni, di cui vi terremo aggiornati .


Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.