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INFORIM


Edizione n° 32 del 07/08/2015

NEWS:

- Trasferimento della tenuta degli Albi dalle Provincie agli uffici periferici UMC;
-  Competenze degli uffici periferici (UMC);
-  Disciplina dei tempi di guida e di riposo. Circolare ministeriale interpretativa


Trasferimento della tenuta degli Albi dalle Provincie agli uffici periferici UMC

Le funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori sono state trasferite dalle province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (UMC), a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Questo con DPCM 8 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 101 del 4 maggio 2015.
Agli Uffici periferici del MIT sono trasferite anche le funzioni relative alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione, di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2
Tuttavia in base ad un accordo tra le Autonomie locali e le Amministrazioni statali per il trasferimento delle funzioni, le Province e le Città metropolitane continueranno ad istruire i procedimenti già avviati, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione in G.U. del DPCM (fino fino al 4 novembre) , scaduti i quali consegneranno agli UMC i fascicoli relativi agli Albi provinciali. Dal 5 maggio 2015, pertanto, tutte le nuove pratiche dovranno essere presentate ed istruite dagli UMC.

Competenze degli uffici periferici (UMC)

Con Circolare n. 2 del 13 maggio scorso(+ Allegati), il MIT ha impartito le prime istruzioni operative per l’avvio dell’attività degli UMC e ha fornito ulteriori disposizioni in merito all’iscrizione delle imprese al Registro Elettronico Nazionale (REN)
In particolare, oltre alle attribuzioni già esercitate, gli UMC sono tenuti a:

1. ricevere e istruire le domande di iscrizione all’Albo, decidendo sull’accoglimento;
2. redigere l’elenco di tutti gli iscritti della provincia nell’Albo, eseguire tutte le variazioni e   curarne la pubblicazione;
3. accertare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo;
4. deliberare le sospensioni, le cancellazioni ed i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa;
5. curare l’osservanza delle norme in materia di autotrasporto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge;
6. promuovere a livello locale lo sviluppo e il miglioramento del settore;
7. esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale;
8. curare la tenuta e l’aggiornamento del REN.

Modulistica per variazioni status di impresa

Con Circolare n.4 del 24 luglio 2015 Il MIT ha reso disponibili ulteriori moduli da utilizzare per la presentazione di atti agli Uffici provinciali MOT, in relazione a variazioni dello status dell’impresa o di dati e comunicazioni attinenti ai requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.

Disciplina dei tempi di guida e di riposo.
Circolare ministeriale interpretativa sulla compensazione
del riposo settimanale ridotto

Con Circolare prot. n. 37/0007136 del 29 aprile 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi ed indicazioni operative in relazione alle modalità di fruizione del riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto, che ha creato dubbi interpretativi dovute alle diverse traduzioni nelle diverse lingue dei paesi membri.
Anche la comprensione della circolare interpretativa risulta di complessa comprensione.
Oltre al testo della circolare scaricabile dal link, si riporta un sintesi delle conclusioni redatta da Confindustria.

Com’è noto, l’art. 8, par. 6, del Regolamento (CE) n. 561/2006 dispone:

“Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

-due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
 
-un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.”

Il successivo par. 7 del medesimo articolo, poi, prevede che “qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”.

Il combinato disposto di queste due norme ed il loro tenore letterale hanno finora indotto gli operatori a considerare ammissibile, entro i termini previsti, la fruizione “frazionata” del periodo di riposo equivalente preso a compensazione in blocchi temporali ridotti, comunque sempre attaccati a periodi di riposo di 9 ore.
In virtù di un’interpretazione teleologica e di un raffronto con i testi del Regolamento nelle altre lingue ufficiali UE, la circolare del Ministero chiarisce che il periodo di riposo equivalente preso a compensazione di un riposo settimanale ridotto va fruito “in blocco”, ovverosia in una sola volta, sempre consecutivamente ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.