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INFORIM

Edizione n°37 del 19/10/15

IL MINISTERO DELLE FINANZE CHIARISCE L’INTASSABILITA’ DEI MAGAZZINI COLLEGATI ALLA PRODUZIONE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene nella diatriba fra i Comuni e le imprese private sull’annosa questione delle superfici soggette all‘applicazione della tassa sui rifiuti, che riteniamo importante rilevare all’imprenditore anche ai fini del risparmio dei costi di tassazione comunale della propria area produttiva.

Con una nota di chiarimento prot. n. 38977 del 9 ottobre 2014 il Ministero risponde ad una richiesta di un'azienda in merito alla applicazione della Tari da parte dei Comuni su magazzini e le aree delle attività produttive.                          

Nella nota il Ministero in sostanza afferma che i Comuni non possono applicare la Tari ai magazzini e alle aree che sono "funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva ".
Inoltre, prosegue, ferma restante, di regola, l’esclusione dalle superfici produttive e quelle asservite (magazzini, stoccaggi di materie prime e prodotti finiti), i Comuni nei loro regolamenti possono solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali dalla tassazione, mentre non possono proporre criteri che finiscono per ridurre le aree escluse dal tributo.

Questo rileva dall’interpretazione della lettura congiunta del primo periodo del comma 649, art. 1, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che “nella determinazione delle superfici assoggettabili alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa in cui si formano , in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente” con il primo periodo che dispone che il Comune “con regolamento individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

In conclusione, come si esprime il Ministero, le aree asservite al ciclo produttivo devono essere intassabili ( prescindere) in quanto produttrici di rifiuti speciali, e qui il comune non ha spazio decisionale, tuttavia il comune ha, a sua volta, la possibilità di individuare ulteriori superfici ai quali si estende il divieto di assimilazione, in quanto produttive in prevalenza di rifiuti speciali e assimilabili.

Alla luce di queste considerazioni, continua la nota, non è da considerare corretta l'applicazione del prelievo alle superfici specificatamente destinate ad attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupate dai macchinari. Questo comportamento, infatti, darebbe origine ad un ingiustificato aumento dei costi, perchè i produttori di rifiuti speciali, non solo dovrebbero provvedere al pagamento dell'imposta comunale, ma dovrebbero anche far fronte al costo per lo smaltimento stesso dei rifiuti speciali.
Ovviamente, precisa il Ministero, l'esclusione della tassa avviene solo a condizione che i produttori di rifiuti speciali, ne dimostrino il corretto smaltimento, in modo conforme alla norma vigente.

Oggetto della nota è anche l'applicazione della ex Tarsu concernente le annualità pregresse, sulla cui applicazione si è avuta una " copiosa e non sempre univoca giurisprudenza della Corte di cassazione ".
Le Finanze ribadiscono l'intassabilità, ai fini della “vecchia” Tarsu ,delle superfici dei magazzini anche se non esiste "un collegamento funzionale con le aree di produzione industriale", purché naturalmente non si producano in quei magazzini rifiuti speciali non assimilabili.

Infine il Ministero richiama l’attualità anche di un fondamentale principio (affermato dalla giurisprudenza) che “la potestà di assimilazione non può essere esercitata senza tenere conto della quantità dei rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando nel contempo sia la realizzazione delle finalità di evitare disequilibri ambientali sia di rendere più equa l’applicazione del tributo” .
Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.