Seleziona la tua lingua

INFORIM

Classificazione rifiuti, miscelazione, recupero semplificato e coordinamento con i regolamenti end of wast, sistri, raee, sfalci e potature ecc..ecc…


La legge 11 agosto 2014, n. 116  di conversione del  Decreto Legislativo   24 giugno 2014, n. 91, cd. "Competitività"  ha prodotto innovazioni sugli articoli del codice ambientale  relativamente agli argomenti :

•    Classificazione dei rifiuti
•    Procedure semplificate di recupero
•    Procedure semplificate di recupero negli Impianti Aia
•    Test di cessione per le procedure semplificate di recupero
•    Miscelazione di rifiuti
•   Semplificazione amministrativa in relazione alle spedizioni transfrontaliere
•   Beni in polietilene
•   Semplificazione per gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
•   Contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso.
•   Combustione di sfalci e potature
•    RAEE
•    Oli Usati
•    Materie prime secondarie per l'edilizia


Classificazione dei rifiuti
Vengono fornite  nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle contenute nella introduzione dell'allegato D  al D.Lgs. 152/2006 si applicano a partire dal 18 febbraio 2015
1) la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione":
2) se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto" (ovvero univoco), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tal caso le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3) Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4) Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede.


Procedure semplificate per il recupero e rapporti con normativa End of Waste
In relazione alle procedure semplificate di recupero , attraverso l’introduzione di un nuovi commi all’art 216 del D.lgs 152 si mira a coordinare il recupero semplificato con i regolamenti dell'Unione
Europea "end of  Waste" (relative quindi alla cessazione della qualifica di rifiuto) , stabilendo che le prime sono sottoposte alle seconde a condizione che,  siano rispettati anche tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni dai regolamenti europei, con particolare riferimento a:
1) qualità e caratteristiche dei rifiuti
2) condizioni di trattamento;
3) prescrizioni per salute e ambiente, compresi obblighi minimi di monitoraggio;
4) destinazione finale dei rifiuti che cessano di essere tali
Viene specificato che l'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati dagli stessi regolamenti affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste.
Dal test di cessione previsto dall’art. 9 del Dm 5 febbraio 1998 viene escluso il parametro amianto.

Procedure di recupero semplificato per rifiuti nell’elenco verde utilizzati negli Impianti Aia
Riguardano l’utilizzo dei rifiuti contemplati nell’”elenco verde” del regolamento 1013 /2006 negli impianti  in AIA per quali sono previste delle specifiche semplificazioni consistenti in una semplice comunicazione da inoltrare alle AC 45 giorni prima dell’avvio dell’attività.

Semplificazione amministrativa in relazione alle spedizioni transfrontaliere
Viene eliminato il  comma 3, lettera .b) dell’art. 188 che prevede, nel caso di spedizioni transfrontaliere, l’obbligo di effettuare la comunicazione alla Regione per mancata recezione del formulario, a seguito di avvenuta spedizione dei rifiuti, al fine dell’esonero della responsabilità.

Miscelazione di rifiuti
Con  una integrazione dell’art. 187 del D. Lgs 152 (Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi) del  codice ambientale si stabilisce che gli effetti delle autorizzazioni in essere degli impianti di recupero e smaltimento, che prevedono, nel rispetto della disciplina ante D.Lgs 205/2010, la miscelazione dei rifiuti , restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.  

Beni in polietilene
Viene riscritto il comma 2 dell’art. 234 del D.Lgs 152, nel senso che la nuova norma precisa che i “Beni in Polietilene” sono quelli composti interamente da polietilene individuati dal Dm Ambiente  e verificati ogni tre anni dal MiniAmbiente.  
In fase di prima attuazione finché non viene emanato tale decreto per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per la copertura di serre e tunnel, per la copertura di vigneti, e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,per la protezione attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di coperture e di protezione.

Semplificazione per gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Con l’aggiunta del comma 1-quinquies all’art. 190 del D.Lgs 152, viene stabilito che gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda sistri  in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario in apposita sezione con nome dell’utente e password dedicati.

Contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso.
Si interviene sull’art. 228 del D.Lgs 152, novità quali: l’assoggettamento ad Iva del Contributo ambientale per il Pfu,  che questo deve essere riportato in fattura “, in modo  chiaro e distinto”, così anche per rivenditori  nelle successive fasi di commercializzazione.

Combustione sfalci e potature
Con l’aggiunta del comma 6-bis all’art. 182 del D.Lgs 152, si stabilisce che le attività di “raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro di materiali vegetali di cui all’art. 185 lettera f) (materiali fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione rifiuti. Nei periodi di massimo rischio di incendi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali e forestali è sempre vietata. Resta sempre il fatto che i Comuni e le amministrazioni competenti possono vietare , sospendere o differire tale combustione in tutti i casi di condizioni ambientali sfavorevoli o di rischi per la pubblica e privata incolumità.
Infine non si applica il reato  di attività di gestione rifiuti non autorizzata  al abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale “anche derivante da verde pubblico o privato”


Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 49/2014 in particolare alla disciplina riguardante i sistemi collettivi di finanziamento.
L'adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è libera e non può essere ostacolata dalla fuoriuscita da un consorzio per aderire a un altro.
I contratti stipulati dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE sono in forma scritta a pena di nullità
Ogni sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza sui RAEE, prima di iniziare l'attività o entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di avere una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire
Lo statuto tipo dei sistemi collettivi assicura che essi siano dotati di adeguati organi di controllo tra cui anche l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese per reato di manager e dipendenti).
Ogni sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono superiore almeno al 3%, almeno un raggruppamento.


Materie prime secondarie per l'edilizia
La novità è di consentire alle “opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviarie aeroportuali, nonché piazzali” ,in attesa dei regolamento  “end of Waste” e fatta salva la disciplina specifica per l’Expo, di utilizzare materie prime di cui al punto materie prime secondarie di cui al punto 7.1.4 dell’allegati 1 del Dm  5 febbraio 1998 prodotte esclusivamente da rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata.

Oli Usati
Anche in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi sancito dall’art. 187 e a condizione che vengano rispettati i requisiti di autorizzazione e operazione conforme alle migliori tecniche disponibili, viene consentita che il deposito temporaneo e le fasi successive di gestione degli oli usati siano realizzati anche miscelando gli stessi, in modo però da tenere costantemente separati , per quanto tecnicamente possibile, gli oli destinati a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre introdotto  il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o sostanze.