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INFORIM

Le nuove regole che ridisegnano la disciplina delle iscrizioni, classi e categorie, del responsabile tecnico e dei requisiti tecnici e finanziari.

Ritorniamo sull’argomento del nuovo regolamento dell’Albo  Gestori Ambientali (o anche Albo Gestori Rifiuti) che lo ricordiamo, con  Decreto 3 giugno 2014 n. 120, pubblicato in GU del 23 agosto 2014 n. 195 e  in vigore dal 7 settembre p.v.  ha totalmente sostituito la disciplina precedente del Dm 406/98.

Ricordiamo che le principali ridefinizioni riguardano:

  • le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 che consentono l’esercizio delle attività di trasporto rifiuti da se stessi prodotti e di trasporto transfrontaliero di rifiuti;
  • semplificazioni procedurali per le aziende che non saranno più tenute a comunicare le semplificazioni anagrafiche, perché trasmesse automaticamente e d’ufficio dal REA.
  • chiariti  i compiti e le responsabilità per il Responsabile Tecnico, con obblighi di aggiornamento quinquennale dei requisiti;
  • domande solo per via informatica mediante accesso al portale delle Camere di commercio;
  • tempi procedimento iscrizione: sessanta giorni dalla ricezione della domanda;
  • rinnovi iscrizioni quinquennali (10 anni nel caso di conto proprio) con semplice autocertificazione; domanda da presentare 5 mesi prima della scadenza mentre l'Albo avrà 30 giorni per provvedere;
  • nessuna perizia giurata sulla idoneità dei mezzi sostituita dalla attestazione del responsabile tecnico.

All’art. 8 del nuovo Dm 120/2014 si elencano le attuali categorie  che sono:
a) Categoria 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani;
b) Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg/litri giorno di cui all’art. 2012,c.8, Dlgs. 152/2006;
c) Categoria 3-bis: Distributori e installatori di apparecchiature elettrice ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE) in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al Dm 8 marzo 2010 n. 65;
d) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
e) Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) Categoria 6: imprese che esercitano il solo esercizio di trasporti transfrontalieri di rifiuti;

g) Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti quali , quali nel trasporto intermodale sono affidati in attesa di  presa in carico..
h) Categoria 8:  intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi;
i) Categoria 9: bonifica dei siti;
l) Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

Va evidenziato che al comma 2 dell’art. 8 l’Albo precisa che le iscrizioni alle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività delle categorie 2-bis, e 3-bis (trasporto conto proprio e distribuzione AEE e trasporto RAEE) qualora lo svolgimento di queste attività non comporta variazione della categoria, classe e tipologia dei rifiuti per la quale l’impresa è iscritta.

Inoltre, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale delle merci, le iscrizioni alle categorie 1, 4, 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (trasporto transfrontaliero) se lo svolgimento di quest’ultima  attività non comporta variazione della categoria, classe e tipologia dei rifiuti per la quale l’impresa è iscritta.

In conclusione alle categorie 2-bis, 3-bis e 6 si devono iscrivere soltanto coloro che effettuano unicamente tali attività.

Ricordiamo che i Consorzi di filiera continuano ad essere esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori  limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti di loro competenza e restano inoltre esclusi dall’obbligo gli imprenditori agricoli, che sono produttori iniziali di rifiuti , per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento al circuito organizzato di raccolta (esclusione introdotta dall’art. 11, comma 12 quinquies del DL 101/2013).

Ricordiamo inoltre che, per l’art. 2012, comma 7, dlgs. 152, le imprese iscritte all’Albo per la raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (cat 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (cat. 4)  a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

Tra le novità invece la modalità di presentazione delle domande che devono essere trasmesse alle Sezioni regionali con modalità telematica attraverso il portale delle Camere di Commercio.

Vengono inserite importanti semplificazioni, una delle  quali è che l’iscrizione va rinnovata ogni 5 anni mediante presentazione di un’autocertificazione  che attesti la permanenza dei requisiti richiesti, il rinnovo deve essere fatto addirittura ogni 10 anni per la categoria 2-bis (trasporto conto proprio).

L’idoneità dei mezzi di trasporto viene ora attestata e redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, pertanto decade l’obbligo di dimostrarla con perizia giurate di un professionista.

Viene ridefinito il ruolo del responsabile tecnico che ha il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti . Il Comitato nazionale ha il compito di definire i requisiti di questa figura che devono essere verificati ogni 5 anni, secondo criteri stabiliti sempre dal Comitato nazionale. E’ dispensato dalle verifiche quinquennali il rappresentante legale dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato anni di esperienza nel settore di attività oggetto di iscrizione.

Il regime transitorio prevede che:
le iscrizioni effettuate alla data del 7 settembre 2014 e le garanzie presentate restano valide e efficaci fino alla loro scadenza;
le iscrizioni effettuate relative al trasporto conto proprio e distribuzione/istallazione Aree trasporto Raee, in essere alla data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010, rimangono valide e d efficaci fino alla scadenza delle stesse.
le domande di iscrizione presentate  fino alla data del 7 settembre 2014 rimangono valide ed efficaci;
tutte le disposizioni emanate dal Comitato Nazionale dell’Albo restano valide e efficaci fino alla data di emanazione delle nuove.
Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40 % per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001.
L’iscrizione alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è sottoposta a garanzia finanziaria solo per i rifiuti urbani pericolosi.