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INFORIM

Lo scorso 23 gennaio si è tenuto presso Assombiente il seminario dal titolo: “Il Regolamento europeo sulla movimentazione transfrontaliera dei rifiuti: la revisione e le nuove modifiche operative”.

Riportiamo di seguito alcuni dei punti più rilevanti della revisione della normativa invitando per gli approfondimenti a scaricare le slide pubblicate sul sito:

https://assoambiente.org/eventi_file/2024.01.23_FEAD_WSR_Presentation_evento_Assoambiente_.pdf

Si attendono numerosi provvedimenti di attuazione (linee guida e atti delegati), che di fatto caratterizzeranno il Regolamento di prossima pubblicazione: tra questi in particolare le linee guida per la spedizione intra UE di rifiuti destinati a smaltimento, la possibile armonizzazione della metodologia di calcolo delle garanzie finanziarie, la definizione di un sistema elettronico per le spedizioni intra-EU e il registro dei Paesi non OCSE.

Spedizioni intra-EU

 

Smaltimento: vietate le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, a meno che non siano consentite e autorizzate secondo le rigorose condizioni della procedura di notifica e approvazione preventiva scritta ("PIC") e in casi ben giustificati.

Recupero:

  • Rifiuti in lista verde, se contaminati da altri materiali, sono sottoposti alla procedura di notifica e approvazione preventiva.
  • POPs: rifiuti o miscele di rifiuti contenti POPs in quantità uguale o superiore ai limiti previsti dall’Allegato IV del Regolamento (EU) 2019/1021
  • Deroga per spedizioni destinate all’analisi rifiuti o trattamenti sperimentali: quantità aumentata a 250 kg.

Esportazioni dall’Unione verso paesi terzi

Smaltimento

  • Sono vietate le esportazioni dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento (tranne per gli Stati EFTA).

Recupero - divieto esportazione paesi non-ocse

Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

- Rifiuti pericolosi

- Rifiuti di plastica non pericolosi (B3011) due anni e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento. Possibilità per i Paesi non appartenenti all’OCSE di presentare, 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, una richiesta alla Commissione che indichi la loro disponibilità a importare rifiuti di plastica dell’UE.

- Rifiuti o miscele di rifiuti contenenti POP in quantità uguale o superiore ai limiti previsti dall’Allegato IV del Regolamento (EU) 2019/1021

Sono vietate anche le esportazioni di rifiuti non pericolosi, a meno che il Paese non sia inserito nell’«Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni» di rifiuti non pericolosi e di miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero. Procedura dettagliata per la richiesta di inclusione nell’Elenco della Commissione: il Paese deve dimostrare di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie a garantire che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

 Definizioni

  • “Persona che organizza la spedizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che pianifica o effettua una spedizione di rifiuti o che ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti, e che figura nell’elenco seguente:
    • produttore iniziale di rifiuti
    • nuovo produttore di rifiuti che, prima della spedizione, effettua operazioni che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
    • un raccoglitore che, a partire da varie piccole quantità dello stesso tipo di rifiuti raccolti da diverse fonti, ha assemblato la spedizione che deve partire da un unico luogo;
    • un commerciante o un intermediario che agisce per conto di una delle categorie specificate ai punti precedenti
    • se tutti i soggetti di cui ai punti da (i) a (iv) sono sconosciuti o insolventi, il detentore dei rifiuti
  • Instradamento (routing) si intende il punto di uscita e il punto di entrata in ciascun Paese interessato, compresi gli uffici doganali di entrata, uscita ed esportazione;
  • Percorso (route): l’itinerario tra il luogo in cui inizia la spedizione nel Paese di spedizione, attraverso il punto di uscita e il punto di entrata in ciascun Paese interessato, fino all’impianto di trattamento nel Paese di destinazione.

Rimandando a successive comunicazioni di aggiornamento, e rimanendo a disposizione per ogni informazione, porgiamo cordiali saluti.

 

 

 

ORIM S.p.A.

Area Comunicazione