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INFORIM

Con la pubblicazione del nuovo Regolamento (UE) 2022/2400, del 23 novembre 2022, sono stati modificati gli allegati IV e V del Regolamento 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs).

Le disposizioni del Regolamento 2022/2400 si applicano a partire dal 10 giugno 2023.

In particolare, sono stati introdotti dei limiti più stringenti sui rifiuti contenenti tali sostanze e sono state inserite nuove sostanze all’elenco dei POPs nei rifiuti.

I "Persistent Organic Pollutions" sono sostanze chimiche tossiche, che persistono nell’ambiente e si accumulano negli organismi viventi, con potenziali rischi per la salute delle persone (oltre che per l’ambiente stesso).

Questi inquinanti organici persistenti possono essere trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie, quindi sono in grado di raggiungere anche luoghi in cui quei POPs non sono mai stati prodotti o utilizzati.

Il termine "persistenti" è dovuto proprio al fatto che sono molto resistenti alla decomposizione. Elemento che, unito a quello della tossicità, li rende particolarmente pericolosi, in quanto possono causare, ad esempio, tumori, disfunzioni ormonali o problematiche legate alla funzione riproduttiva.

I POPs sono disciplinati dalla convenzione di Stoccolma, entrata in vigore nel 2004, e dalla convenzione di Aarhus. Si trovano spesso in prodotti quali insetticidi, pesticidi e diserbanti, ma non solo. Le sostanze chimiche classificate come POPs possono essere:

  • pesticidi (DDT);
  • prodotti chimici industriali (es. bifenili policlorurati);
  • sottoprodotti non intenzionali (ovvero che possono crearsi nei processi industriali e di combustione, come diossine e furani).

Tra i 12 POPs più diffusi e pericolosi (sia prodotti intenzionalmente che accidentali) vanno menzionati:

  • Alrin;
  • Clordano;
  • Diclorodifeniltricloroetano (DDT);
  • Dieldrin;
  • Endrin;
  • Eptacloro;
  • Mirex;
  • Toxafene;
  • Biofenili policlorurati(PCB);
  • Esaclorobenzene (HCB);
  • Diossine;
  • Furani (PCFD).

Come anticipato, il nuovo Regolamento 2022/2400 modifica gli allegati IV e V del Regolamento 1021/2019 sugli inquinanti organici persistenti.

Tra le novità più importanti, innanzitutto, vanno segnalate 4 nuove sostanze incluse nella tabella, ovvero:

  • Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri;
  • Dicofol;
  • Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati;
  • Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati.

Inoltre, sono stati abbassati i limiti di alcuni POPs già presenti, con ulteriore possibile abbassamento nei prossimi anni. In particolare:

  • concentrazione di Tetrabromodifeniletere, Pentabromodifeniletere, Esabromodifeniletere, Eptabromodifeniletere: limite a 500 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, dopo tale data passerà a 200 mg/kg;
  • paraffine clorurate a catena corta, SCCP: limite a 1500 mg/kg, con possibilità di rivedere tale limite di concentrazione entro il 30 dicembre 2027;
  • Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasimili (dl-PCB): limite abbassato a 5 μg/kg, con possibilità di rivedere tale limite di concentrazione entro il 30 dicembre 2027;
  • Esabromociclododecano: limite abbassato a 500 mg/kg, con possibilità di portarlo a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027;

Per l’acido perfluoroottanoico (PFOA), appartenente alla famiglia dei PFAS, il valore massimo stabilito è invece di 1 mg/kg per PFOA e i suoi Sali (mentre è di 40 mg/kg per i composti correlati). Anche in questo caso, la Commissione potrà valutare di rivedere tali valori, entro il 30 dicembre 2027.

Pertanto, per tutti i rifiuti conferiti presso il nostro impianto per i quali il protocollo analitico preveda la ricerca dei POPs, si chiarisce a tutti i gentili Clienti che i limiti di concentrazione da rispettare dal 10/06/23 sono quelli previsti dal nuovo Regolamento (UE) 2022/2400.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e porgiamo cordiali saluti.

 Allegato: REGOLAMENTO (UE) 2022-2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.pdf

ORIM S.p.A.

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