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Il MIMS, con nota indicata in oggetto – allegata – ha fornito risposta ad alcune Associazioni in merito alla non obbligatorietà della nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (CTS).

L’ADR 2019 ha stabilito - entro il 31 dicembre 2022 - l’obbligo di nomina della figura professionale del Consulente Sicurezza Trasporti - norma già vigente per le imprese la cui attività comporti il trasporto di merci pericolose oppure le operazioni connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico - anche alle imprese che spediscono, per conto proprio o per conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto di trasporto e per ciò figurano come speditori sul documento di trasporto, al fine di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

La misura transitoria dell’ADR 2019, recita infatti: “Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1°gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.

L’Accordo ADR 2023 è entrato in vigore il 1° gennaio 2023, con possibilità di applicare l’ADR 2021 fino al 30 giugno 2023; dal 1° luglio 2023, pertanto, entrerà in vigore la versione ADR 2023.

Nelle definizioni, lo “Speditore” è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come “Speditore” ai sensi dell’ADR.

Ogni impresa comunica all’Autorità Competente dello Stato Membro (Ufficio Periferico del Dipartimento Mobilità Sostenibile del Ministero Infrastrutture e Trasporti), ove ha sede l’impresa stessa, l’identità del proprio Consulente entro 15 giorni dalla sua nomina, ed esso può essere interno o esterno all’azienda.

Attualmente vi è un regime di esenzione per le imprese di trasporto che effettuano occasionalmente operazioni di carico e scarico con merci a basso rischio, ai sensi del D.M. 4 luglio 2000.

La nota ministeriale in commento chiarisce che risultano applicabili - e sono estese anche alla figura dello speditore - le esenzioni relative ai trasporti occasionali di merci a bassa pericolosità già previste dal D.M. n.90T/2000, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000, che alleghiamo alla presente.

Vengono pertanto esentate dalla nomina del CTS, le imprese che:

a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;

b) effettuano operazioni di carico delle merci, di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. L’esenzione si applica qualora l’impresa comunichi l’intenzione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni.

La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell’impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

L’impresa che si è avvalsa dell’esenzione nell’anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

La Circolare A26 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.

In allegato la risposta all’istanza di interpello del MASE alla quale si rimanda per approfondimenti.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

Allegati:

- Nota MIMS del 21 dicembre 2022

- D.M. n.90T/2000

- Circolare A26 del 14 novembre 2000

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione