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INFORIM

 

Edizione Nr. 24 del 05/10/22

 

Il 27 settembre scorso il Governo ha notificato a Bruxelles lo schema di decreto legislativo per la modifica del D.lgs. 152/06 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Da questa data decorrono i 90 gg del periodo sospensivo (cd. stand still), nel corso del quale a livello nazionale viene sospeso l’iter del provvedimento in attesa del parere circostanziato da parte della Commissione Europea e/o gli Stati Membri. Decorso tale termine, se la Commissione europea non richiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere.

Il 29 settembre lo schema di decreto legislativo è stato altresì trasmesso in Parlamento dove: alla Camera il testo è stato assegnato, in sede consultiva, alla Commissione Ambiente e alla Commissione Politiche dell’UE che dovranno esprimere il parere entro il 5 novembre v. e alla Commissione Bilancio dovrà esprimersi sui profili di carattere finanziario entro il 16 ottobre p.v.;  al Senato è stato assegnato, in sede consultiva, alla Commissione Territorio che dovrà esprimere il parere entro il 5 novembre mentre le Commissioni Bilancio e Politiche dell’UE potranno esprimere osservazioni.

Si premette che sul testo non è stata aperta alcuna consultazione pubblica a livello nazionale con gli stakeholder, tuttavia per una disamina più puntuale delle proposte di modifica del Testo Unico ambientale contenute nello schema di provvedimento, alleghiamo la sintesi predisposta dalla Camera dei Deputati nonché, un interessante documento predisposto da NOMOS che contiene la bozza di decreto legislativo in esame fornendo un confronto, articolo per articolo, con il testo attuale per avere immediatezza dell’impatto dell’intervento normativo proposto.

Riservandoci di ritornare sull’argomento dopo una lettura attenta dei documenti allegati, ci sentiamo tuttavia già da ora di evidenziare che questo futuro Dlgs rivedrà ulteriormente la parte IV, con particolare riferimento, tra l’altro, alle discipline EPR, rifiuti organici, definizioni, esclusioni, EoW, responsabilità, tracciabilità, registri, FIR, autorizzazioni, imballaggi, consorzi, classificazione.

Segnaliamo, ad esempio, fra le diverse modifiche, la novità per i rifiuti da piccoli lavori edili “casalinghi”, che vengono classificati come urbani quando prodotti da piccole attività di manutenzione, di costruzione e demolizione “fai da te”, i quali vengono pertanto esclusi dall'ambito dei rifiuti speciali e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in linea con il DM 8 aprile 2008.

Il testo prevede, tra l’altro, incentivi all’autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.

 

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

 

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

All.

- NOMOS _Dlgs 152 del 2006 - testo a fronte 20 settembre 2022

- Nota illustrativa Camera Schema Dlgs Correttivo rifiuti e imballaggi

- Schema Dlgs Correttivo rifiuti e imballaggi