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INFORIM

Edizione Nr. 19 del 21/06/22

 

Entro il 30 giugno 2022 le utenze non domestiche che scelgono di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dovranno inviare apposita comunicazione al proprio Comune di appartenenza, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI.

Tale opportunità è prevista dall’art 237 c.10 del DLgs 152/2006 e la scadenza è fissata dalla Legge 69/2021.

La scelta di ricorrere al mercato libero deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. Detta indicazione temporale non lega l’utenza ad un singolo operatore privato, infatti si potrà, nel corso dei suddetti cinque anni, cambiare tale operatore in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio.

La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.

Riportiamo di seguito una sintesi delle nuove regole previste per la nuova classificazione dei rifiuti e per l’applicazione della Tassa rifiuti alle superfici industriali, stabilita dal D.Lgs 116/2020 e dalla Circolare del MITE e del Ministero delle Finanze del 12 aprile 2021 n. 0037259, dal 1° gennaio 2021:

Aree che producono rifiuti speciali

Le superfici dove avviene la lavorazione industriale (c.d. categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione) sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, come fortemente voluto da Confindustria.

Su tali superfici si producono rifiuti speciali che dovranno essere conferiti a gestori privati autorizzati, compresi imballaggi in carta e cartone, plastica ed altri rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente connessi all’attività produttiva.

Aree che producono rifiuti urbani (ex assimilati)

Se le aree produttive e quelle relative ai magazzini sono ora escluse dall’assoggettamento alla TARI, tutte le altre (es. uffici, spogliatoi, mense, ecc.) sono passibili di produrre rifiuti urbani.

Sono infatti urbani i rifiuti individuati nell’allegato L-quater, alla Parte IV del Codice dell’Ambiente, prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, alla Parte IV del Codice dell’Ambiente (Art. 183 lettera b-ter). Segnaliamo che tra i rifiuti urbani rientrano anche i toner per stampa prodotti dagli uffici.

Pertanto, per ogni utenza industriale, dal combinato disposto dal comma 10 dell’art. 238 TUA, dall’allegato L-quinquies della Parte IV del TUA e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la situazione che potrebbe verificarsi è la seguente:

  • L’utenza decide di conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico. In questo caso l’utenza non dovrà comunicare nulla al comune di appartenenza. Sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani l’utenza pagherà sia la quota fissa che la quota variabile della TARI.
  • L’utenza decide di conferire parzialmente i rifiuti urbani al servizio pubblico. In questo caso l’utenza dovrà corrispondere la quota fissa della TARI sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani, mentre sulle stesse superfici verrà applicata una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati a recupero tramite un gestore di rifiuti privato, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. In questo caso, per usufruire della riduzione della parte variabile della tariffa, l’utente dovrà dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione (FIR) rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  • L’utenza decide di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI. In questo caso la comunicazione delle utenze di non servirsi del gestore del servizio pubblico deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno.

Indicazioni per le imprese

Alla luce delle nuove disposizioni si consiglia di contattare l’ufficio tributi dei rispettivi Comuni per richiedere l’esclusione delle superfici non più tassabili ed eventualmente dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico (punto 3). La maggior parte dei Comuni ha rielaborato il modello. Tuttavia, nel caso il Comune di appartenenza non avesse provveduto all’apposita modulistica specifica per la richiesta, Confindustria, a livello regionale, ha elaborato un fac-simile che, a richiesta di quanti interessati, sarà reso disponibile anche ai nostri associati.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione