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INFORIM

Edizione Nr. 14 del 28/04/22

 

Con la Circolare n. 4 del 26 aprile 2022 l’Albo Gestori Ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti alle richieste inviate da alcune Sezioni Regionali in merito all’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99.

La Circolare ribadisce che l’attribuzione dei codici EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale, che per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente e che è responsabilità del produttore la corretta attribuzione e descrizione del codice EER.

Fornisce, altresì, indicazioni alle Sezioni regionali che dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con le cifre 99, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari (DM 5/2/98, DM 161/2002, note ISPRA etc), verificando che:

  • il codice EER sia adeguatamente descritto;
  • sia presente alternativamente:
  1. una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
  2. una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

 

In allegato la Circolare n. 4 del 26 aprile 2022