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INFORIM

Edizione Nr.7 del 03.03.22

 

Facciamo seguito alla ns. precedente Inforim nr.01 del 26.01.22 sull’argomento per fare un punto sulle principali novità introdotte alla dichiarazione ambientale.

Come noto è stato pubblicato (nel S.O. n. 4 alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022) il DPCM 17 dicembre 2021 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”, modello che sostituisce integralmente quello precedente e che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente (2021).

La prima novità è lo slittamento del termine di presentazione al 21 maggio 2022, in considerazione del fatto che, in base all’art. 6 comma 2-bis della Legge 70/94, poiché le modifiche sono intervenute nell’anno della dichiarazione, il termine per la presentazione viene a fissarsi a centoventi giorni dalla data di pubblicazione, e quindi al 21 maggio 2022.

Nell’Allegato I sono riportati il modello e le istruzioni per la presentazione delle comunicazioni, nell’Allegato 2 è riportata la modulistica per la dichiarazione semplificata sui rifiuti, mentre nell’Allegato 3 i moduli e le schede per tutte le altre comunicazioni

Le altre novità sono di seguito elencate:

  • Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova“scheda"Riciclaggio" da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero. Questa, relativamente agli imballaggi, si aggiunge alle precedenti “Schede Imballaggio” (IMB) e ai Moduli MG-IMB.
  • Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche. Questi dovranno compilare alcune parti della Comunicazione MUD comuni, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU. Quindi ora la “Comunicazione dei rifiuti urbani raccolti in convenzione” (v. punto 10 delle istruzioni del Dpcm) non deve essere compilata solo dal soggetto responsabile del servizio integrato di gestione rifiuti ma anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i “nuovi” rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico di raccolta (a tal proposito si segnala la criticità e difficoltà che si aggiunge per gli operatori perché la stessa tipologia di rifiuti trasportata e conferita è classificata urbana o speciale a seconda della superficie aziendale dalla quale si preleva).
  • Sono state apportate, appunto per la novità di cui sopra, integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.
  • La scheda "CG- costi di gestione"della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci.

Si ricorda che Il MUD resta articolato nelle seguenti sei Sezioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti;

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

APERTI I PORTALI DEL MUD SEMPLIFICATO, MUD TELEMATICO E MUD COMUNI

Sono stati resi disponibili online i portali:


- MUD Semplificato (mudsemplificato.ecocerved.it) per l’invio della comunicazione semplificata, dall’11 febbraio 2022;


- MUD Telematico (www.mudtelematico.it) per l’invio delle comunicazioni via telematica, dall’ 8 febbraio 2022;


- MUD Comuni (www.mudcomuni.it) per la compilazione e l’invio della Comunicazione rifiuti urbani, dal 7 febbraio 2022.

Per scaricare il software MUD 2022 per la compilazione del MUD TELEMATICO invitiamo a consultare il sito www.mudtelematico.it

Possono essere presentate esclusivamente tramite trasmissione telematica: 

  • la Comunicazione Rifiuti
  • la Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • la Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi sia che Sezione Gestori rifiuti di imballaggio 
  • la Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Si conferma che, anche per quest’anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata, mentre i soggetti che si registrano per la prima volta ai portali MUD dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d’identità elettronica (Cie), intestati a persona d’impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui dati da trasmettere invitiamo a consultare i rispettivi siti: mudsemplificato.ecocerved.itwww.mudtelematico.itwww.mudcomuni.it.

Dal 22 gennaio 2022 è aperto, inoltre, il portale del Registro AEE (www.registroaee.it) per la compilazione e l’invio della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti che potranno essere versati con Telemaco Pay e carta di credito e con PagoPa. Quest’ultima possibilità è esclusiva laddove l’invio della comunicazione venga effettuato via PEC (MUD Semplificato e Comunicazione Rifiuti Urbani).

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

 

 

In allegato il testo del Dpcm in Gazzetta