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INFORIM

Edizione Nr.01 del 26.01.22

E’ stato pubblicato (nel S.O. n. 4 alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022) il DPCM 17 dicembre 2021 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022”, modello che sostituisce integralmente quello precedente e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente (2021).

La prima novità è lo slittamento del termine di presentazione al 21 maggio 2022, in considerazione del fatto che, in base all’art. 6 comma 2-bis della Legge 70/94, poiché le modifiche sono intervenute nell’anno della dichiarazione, il termine per la presentazione decorre di centoventi giorni dalla data di pubblicazione in G.U., e quindi al 21 maggio 2022.

Nell’Allegato I sono riportati il modello e le istruzioni per la presentazione delle comunicazioni, nell’Allegato 2 è riportata la modulistica per la dichiarazione semplificata sui rifiuti, mentre nell’Allegato 3 i moduli e le schede per tutte le altre comunicazioni.

Le altre principali novità che vengono introdotte dal nuovo DPCM sono le seguenti:

  1. Modello Raccolta Dati:
  • Inserimento, nella Sezione Anagrafica, di una nuova scheda denominata “Riciclaggio”(punto 5.3 delle Istruzioni) da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero. Tale scheda si rende necessaria per ottemperare agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla normativa europea (direttive 2008/98/CE e 1994/62/CE e dalla decisione di esecuzione 2019/1004/UE e dalla decisione 2005/270/CE, così come modificata dalla decisione di esecuzione 2019/665/UE).
  • Inserimento, tra coloro che devono compilare la “Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione” (punto 10 delle Istruzioni) deisoggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche. Per i citati soggetti è stata prevista la compilazione del “modulo RT – Non Pub”(rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU. La compilazione del modulo si rende necessaria al fine di ottenere informazioni circa il numero delle utenze non domestiche che hanno conferito i rifiuti urbani individuati dall’articolo 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2, al di fuori del servizio pubblico di raccolta, così come previsto dall’articolo 198, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020.

2. Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione:

Sono state apportate modifiche alla “Scheda Costi di gestione” (punto 10.3 delle Istruzioni) che riguarda tutti i Comuni, per garantire una maggiore facilità nella compilazione, fornendo i dati così come richiesti da ARERA, senza ulteriori oneri informativi a carico degli stessi. In particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci.

3. Istruzioni:

Sono state apportate integrazioni, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (rifiuti urbani) del Dlgs 152/2006.

Si ricorda che il MUD resta articolato nelle seguenti sei Sezioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti;

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione