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INFORIM

Edizione Nr.15 del 04/08/21

IMPORTANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA RIFIUTI:

SCOMPAIONO L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO E IL TERMINE “ASSIMILATI” NEL DLGS 152/02006.

UNIFORMITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI MANUTENZIONE DI RETE FOGNARIE E FOSSE SETTICHE

ALLEGGERIMENTO E ACCELERAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VIA STATALE E REGIONALE

È stato convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 il DL 31 maggio 2021, n. 77 recante
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Supplemento Ordinario n.26/L della GU n. 181 del 30 luglio 2021).

Nell’immediato è importare informare che la legge di conversione n. 108/2021, in vigore dal 31 luglio 2021, conferma le novità in materia di rifiuti già previste dal DL 77/2021 e soprattutto
introduce alcune novità di modifica del testo del Dlgs 152/2006, di vivo interesse per gli operatori della gestione rifiuti, che sotto vengono accennate in sintesi.

Pertanto si accenna brevemente ai punti principali:


Di particolare interesse, quella relativa alla modifica dell’art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) in base alla quale la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. Viene così stralciata la imprecisata previsione dell’“attestazione di avvenuto smaltimento” che tanto aveva preoccupato i produttori e i gestori.

Si riporta in allegato, ai fini di una rapida visione, il testo della Gazzetta (V. art. 35 a pagina 65) relativo alla modifica del primo periodo dell’art. 188, c. 5, che conteneva l’attestazione di avvenuto smaltimento.


Viene inoltre riscritto l’art. 230 (rifiuti da manutenzione), comma 5 del Dlgs 152/2006 per superare le difformità interpretative per le attività di gestione delle fosse settiche e dei bagni mobili, prima non inclusi nella disciplina.


In materia di procedimento End of Waste la modifica interviene semplificando le procedure con l’abrogazione dell’ulteriore passaggio costituito dall’obbligo del MITE di adottare proprie conclusioni entro il termine di 60 per la chiusura dei termini di verifica. (v. art 34 L. 108/2021).


Ulteriori novità riguardano inoltre VIA, VAS, provvedimento unico ambientale (PUA) nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, e provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).


Le misure relative al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e a consultazione preventiva, sia statale che regionale, sono volte ad accelerare i termini dei procedimenti (v. art. 19 L. 108/2021).


Vengono escluse dall’ambito di applicazione della normativa rifiuti le ceneri vulcaniche, se
utilizzate in sostituzione delle materie prime all’interno dei cicli produttivi, e la posidonia
spiaggiata. Vengono fatti rientrare nel campo di applicazione della parte IV del Dlgs 152/2006 invece gli articoli pirotecnici in disuso.


Viene integralmente sostituito l’elenco europeo di rifiuti nell’allegato D della Parte IV
del Dlgs 152/2006 con l’elenco (sempre denominato “Allegato D – Elenco dei
rifiuti”) riportato nell’allegato III (art. 35) della legge 108/2021 (v. da pag. 116 della G.U.
del 30.07.2021 n. 181) per allinearlo con le disposizioni europee.


Per gli approfondimenti sulle descrizioni dei CER modificate si suggerisce di fare
riferimento al sito di Reteambiente:
https://www.reteambiente.it/normativa/45125

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

All: Dl Semplificazioni Legge 108_2021 conversione DL 77_2021