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INFORIM

Edizione Nr.12 del 08/06/21

Pubblicato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrativee di accelerazione e snellimento delle procedure” (GU n. 129 del 31 maggio 2021), cosiddetto “DL Semplificazioni” in vigore dal 1° giugno 2021.

Il provvedimento si compone di 67 articoli e 4 allegati e dispone in materia di:

PARTE I - Governance per il PNRR

Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11)

Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)

PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I- Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (artt. 17-22)

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (artt. 23-24)

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (artt. 25-27)

Capo IV - Valutazione ambientale strategica (art. 28)

Capo V -Disposizioni in materia paesaggistica (artt. 29)

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (artt. 30-32)

Capo VII - Efficientamento energetico (artt. 33-37)

Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)

Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)

Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56)

Titolo V - Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno (artt. 57-60)

Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63)

Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-67)

Di particolare interesse, per il nostro settore, il titolo 1 dedicato alla “transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”, i cui capi da uno a cinque sono dedicati rispettivamente a: valutazione di impatto ambientale di competenza statale (capo 1), regionale (capo 2), competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (capo 3), VAS (capo 4) e disposizioni in materia paesaggistica (capo 5).

Sempre sulla gestione rifiuti, troviamo all’art. 34 importanti modifiche sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). Viene ora introdotto al comma 3 dell’art. 184-ter “il previo parere obbligatorio e vincolato dell’ISPRA o dell’agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”. Purtroppo le modifiche su questo articolo sono ancora insufficienti e il concetto di “controllo a campione” di cui all’articolo 184 ter, comma 3- ter, primo periodo, è rimasto inalterato.

L’articolo 35 (misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) contiene una serie di significative modifiche alla parte IV del testo unico ambientale.

Tra queste quella più attesa è la modifica dell’art. 188, comma 5, la famosa norma dell’ “attestazione di avvenuto smaltimento” che viene sostituita con l’ “attestazione di avvio al recupero e o smaltimento” . Ora è vero che viene chiarito, senza alcuna ombra di dubbio, che tale attestazione debba essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento, ma in realtà, non risolve affatto i diversi problemi di criticità nell’applicazione pratica rispetto al testo che si va a sostituire.

Si segnalano novità in tema di esclusioni ex art. 185 TUA, di manutenzione di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria, sanzioni.

Viene eliminato in tutta la parte IV del Dlgs 152/06 il termine “assimilati”.

Viene riportato integralmente (nell’allegato terzo) persino l’elenco dei rifiuti aggiornato di cui all’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006, che a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 necessitava di essere riallineato alle disposizioni europee.

Tra le modifiche introdotte si segnala particolarmente importante quella di eliminazione dall’elenco del codice 070218 (scarti di gomma).

Inoltre il provvedimento interviene anche sulla parte V del Dlgs 152/06 al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali.

Si precisa che si tratta di un decreto legge che è già stato assegnato in prima lettura alla Camera (AC 3146 – Commissioni I e VIII riunite) per la necessaria conversione in legge, pertanto ci sarà spazio per modifiche che, ci auguriamo, in senso migliorativo potranno essere operate dalla Legge di conversione.

Alleghiamo per gli approfondimenti il testo del DL 77/2021 pubblicato in Gazzetta.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento e rimandiamo alle prossime comunicazioni per ogni aggiornamento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione