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INFORIM

Edizione Nr.01 del 07/01/2021

 

A seguito della necessità di aggiornamento delle regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti al fine di assoggettare a controllo determinati rifiuti in plastica, in attuazione degli accordi internazionali, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti sulla della Sulla GUUE n. 433 del 22 dicembre 2020

In particolare dal gennaio 2021 sono entrate in vigore le modifiche apportate a:

  1. Convenzione di Basilea (Decisione BC-14/12) – che hanno comportato l’inclusione di una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (A3210) nell’allegato VIII e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (Y48 e B3011) rispettivamente negli allegati II e IX;

  2. Decisione OCSE – che hanno comportato modifiche dell’appendice 4 per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e unicamente chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE.

Pertanto risultava necessario un intervento da parte dell’Unione europea, in particolare agli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006, per tener conto di tali modifiche.

Dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall’UE e le importazioni nell’UE di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate o provenienti da Paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

La Commissione ha operato una modifica agli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 con riferimento alle esportazioni di rifiuti di plastica dall’UE verso Paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’UE da Paesi terzi, per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE.

In considerazione del fatto che l’UE ha a suo tempo trasmesso al Segretariato della Convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’UE (art. 11 Convenzione), non è stato ritenuto necessario intervenire con modifiche degli allegati della Convenzione relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, sono state introdotte negli allegati III, III A e IV del Regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’UE che tengono conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della Convenzione di Basilea e che permettono di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.

In estrema sintesi, a seconda del tipo e della destinazione (intra-UE, OCSE, non OCSE) dei rifiuti di plastica, dal 1° gennaio 2021 si applicano procedure diverse:

Esportazioni dall’UE

  • esportazione di rifiuti di plastica pericolosi (A3210) e di rifiuti di plastica difficili da riciclare (Y48) dall’UE verso Paesi non appartenenti all’OCSE sarà vietata;

  • esportazione di rifiuti puliti e non pericolosi (destinati al riciclaggio) (B3011) dall’UE verso Paesi non appartenenti all’OCSE sarà autorizzata solo a determinate condizioni. Il Paese importatore deve indicare alla Commissione europea quali norme si applicano a tali importazioni (Regolamento 1418/2007/CE);

  • esportazione di rifiuti plastici pericolosi (AC300) e di rifiuti plastici difficili da riciclare (Y48) dall’UE verso i Paesi OCSE sarà soggetta alla “procedura di notifica e autorizzazione preventiva”. In base a questa procedura, sia il Paese importatore che quello esportatore devono autorizzare la spedizione.

Importazioni nell’UE

  • importazione di rifiuti in plastica pericolosi e di rifiuti in plastica difficili da riciclare nell’UE da Paesi terzi sarà soggetta alla “procedura di notifica e autorizzazione preventiva”. In base a questa procedura, sia il paese importatore che quello esportatore devono autorizzare la spedizione.

Spedizioni intra-UE

  • spedizioni intra-UE di rifiuti plastici pericolosi (AC300) e di rifiuti plastici non pericolosi (difficili da riciclare) (EU48) si applicherà la “procedura di notifica e autorizzazione preventiva”;

  • tutte le spedizioni intra-UE di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (EU3011) saranno esenti da questi nuovi controlli.

Per quanto concerne le Linee Guida dei Corrispondenti n. 12 che – lo ricordiamo – sono orientamenti concordati dai corrispondenti per le spedizioni di rifiuti degli Stati membri dell’UE e rappresentano l’interpretazione comune (non giuridicamente vincolante) di come debba essere interpretato il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, la Commissione si è resa conto che è necessario un ulteriore intervento. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane per finalizzare il documento ed è previsto un incontro con i Corrispondenti degli Stati membri il 14 gennaio 2021. Proseguirà quindi da parte della Commissione la consultazione delle parti interessate sullo sviluppo di tali orientamenti.

In relazione al Regolamento 1418/2007, che disciplina le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi al di fuori dell’UE, evidenziamo che lo stesso è ancora in fase di revisione e molto probabilmente il nuovo regolamento sarà adottato all’inizio del 2021.

Al tal proposito si segnala che EURIC e FEAD hanno chiesto alla Commissione europea di confermare la loro interpretazione sui vari scenari relativi alle spedizioni di rifiuti di plastica a seguito dell’introduzione di nuove voci di rifiuti di plastica nella Convenzione di Basilea.

La risposta della Commissione si basa su una tabella che EURIC e FEAD hanno preparato congiuntamente e che riassume la situazione delle spedizioni di rifiuti di plastica a partire dal 1 ° gennaio 2021. L’interpretazione della Commissione è ampiamente in linea con quanto indicato dalle due Associazioni europee.

Per il testo del Regolamento delegato (UE) 2020/2174 si rimanda al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione