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INFORIM

Edizione Nr.17 del 14/10/20

MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020:

- NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (REN)

- CATASTO RIFIUTI, REGISTRO ELETTRONICO DI CARICO E SCARICO

- LE MODIFICHE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Facendo seguito alle ns. precedenti InfOrim sulle modifiche al Dlgs. 152/06 prodotte dal Dlgs 166/2020 si riportano gli aggiornamenti e si rimanda alla lettura dei testi degli articoli riportati.

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (REN) (ART. 188-BIS)

A questo articolo viene affidata la disciplina del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrà essere attuato attraverso il REN, gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, ideato per consentire una lettura integrata dei dati degli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e del FIR (di cui art. 190 e 193); le modalità di compilazione sono effettuate secondo le modalità dettate da uno o più decreti del MATTM.

Tali decreti disciplinano anche l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, all’attuazione di tutto il sistema viene comunque garantito un periodo preliminare di sperimentazione.

Il REN sarà articolato in:

a) una sezione Anagrafica

b) una sezione Tracciabilità

Per il transitorio, fino all’entrata in vigore del decreto di cui sopra continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione rifiuti.

Per i particolari del REN si rimanda alla lettura del testo dell’articolo 118-bis riportato per intero in calce.

CATASTO RIFIUTI (ART. 189)

Per quanto riguarda il MUD viene riscritto l’intero articolo, anche se non si apportano sostanziali modifiche alla disciplina sul Catasto Rifiuti, sia per quanto riguarda i soggetti obbligati che i dati e le tempistiche.

Le uniche note da rilevare sono:

- la previsione che la comunicazione MUD riguarderà anche i materiali prodotti dall’attività di recupero e i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione rifiuti;

- l’aggiunta del comma 9 che prevede che nel decreto ministeriale in previsione per il REN ci sia anche la disciplina per il coordinamento tra la comunicazione MUD e gli adempimenti REN per la precompilazione automatica.

Per tutto il resto si rimanda all’articolo riportato per intero in calce a questa InfOrim.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART. 190)

La riscrittura dell’art. 190 ora denominato “Registro cronologico di carico e di scarico” contiene invece importanti modifiche.

Le principali riguardano:

  • al comma 1 si riporta in maniera estesa l’elenco dei soggetti obbligati allo scopo di garantire una maggiora chiarezza rispetto ai problemi interpretativi del passato tra i soggetti tenute quelli esonerati (V. testo intero articolo riportato in calce).

Tuttavia in sostanza rispetto alla precedente disciplina si evidenzia che fino all’attuazione del REN, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

  • Sempre al comma 1 viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è anche la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Per chiarire si segnala che comunque, poiché nel transitorio rimane valido il modello del Dm 148/1998 che non prevede spazi per queste annotazioni aggiuntive, tutte le informazioni da annotare restano per ora invariate l’attuale registro non prevede informazioni che riguardano ciò che non è più rifiuto.

  • al comma 2 si prevede la delega per la definizione di un nuovo modello mediante il decreto ministeriale sul REN, facendosi salvi nel frattempo i modelli attualmente in corso;

  • il comma 3 conferma le tempistiche di annotazione ma con queste specifiche:

  • per i produttori iniziali almeno 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo (resta invariato);

  • per i soggetti che effettuano la raccolta e trasporto l’annotazione va fatta almeno entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

  • per i commercianti e intermediari almeno entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

  • entro 2 giorni lavorativi (qui resta immutato) dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano attività di smaltimento e recupero;

  • il comma 5 riproduce fedelmente quanto riportato nell’articolo del Catasto Rifiuti per quanto riguarda la menzione dell’esonero, oltre che degli imprenditori agricoli, anche delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8;

  • il comma 6 riporta in maniera più chiara l’esonero (con la condizione di conservazione del FIR) per alcune attività economiche, qui denominate con i rispettivi codici Ateco, quali: parrucchieri, tatuatori, estetiste, con l’aggiunta della categoria manicure e pedicure, e, infine, gli imprenditori agricoli.

  • il comma 7 estende i limiti di applicazione della possibilità di tenuta dei registri da parte delle organizzazioni di categoria per i produttori a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e a 4 tonnellate per i rifiuti pericolosi;

  • al comma 9 viene recuperata la disposizione relativa all’esclusione dell’obbligo per i centri di raccolta limitatamente ai rifiuti non pericolosi e della possibilità di registrazione contestuale all’uscita dei rifiuti pericolosi dal centro di raccolta;

  • al comma 10 viene portato a 3 anni dall’ultima registrazione il tempo di conservazione dei registri integrati con i formulari.

TRASPORTO RIFIUTI (ART. 193)

Questo articolo è stato riscritto con importanti modifiche.

Si riportano le principali:

-commi 2 e 3 prevedono che la definizione del formulario avvenga sempre attraverso il decreto ministeriale sul REN, prevedendo anche modalità di vidimazione e modelli particolari per particolari tipologie di rifiuti e particolari forme di raccolta, facendo salvi comunque, nelle more di attuazione del decreto, il modello attuale e l’attuale forma di vidimazione;

-il comma 4 contiene la previsione della possibilità di trasmissione della quarta copia del FIR mediante invio per PEC, e porta inoltre a 3 anni la tempistica per la durata di conservazione dei FIR;

-il comma 5 stabilisce, in alternativa alle modalità di vidimazione, la possibilità di acquisizione del FIR attraverso una apposita applicazione raggiungibile dai portali delle Camere di Commercio affinché si possano scaricare dei format. Tale modalità è tuttavia introdotta come transitoria in attesa dell’entrata in vigore del REN.

-al comma 7 si aggiunge la precisazione che non sussiste l’obbligo del formulario anche per il trasporto dei rifiuti urbani (e assimilati) da parte del produttore iniziale ai centri di raccolta con la specificazione della definizione “occasionali e saltuari”, limitati a 5 volte l’anno;

-al comma 14, relativo alla microraccolta si chiarisce che deve essere effettuata entro il termine massimo delle 48 ore e che è considerata tale anche quella effettuata presso le diverse unità locali dello stesso produttore.

-il comma 15 disciplina gli stazionamenti dei veicoli in configurazione del trasporto estendendo tale disciplina anche alle carrozzerie mobili e estendendo il termine dalle 48 alle 72 ore;

-il comma 17 ribadisce la distinzione della responsabilità per i vari soggetti che compilano il FIR, nel senso che ogni operatore è responsabile per quanto inserito e sottoscritto nelle parti di propria competenza, e precisa che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore per eventuali difformità tra le descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza;

-il comma 18 chiarisce che la movimentazione dei rifiuti derivanti da attività di assistenza sanitaria domiciliare non è soggetta al FIR e all’iscrizione all’Albo gestori in quanto il rifiuto si intende prodotto presso la sede dell’operatore o della struttura;

-il comma 19 precisa che i rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, il domicilio o sede del soggetto che svolge tale attività, consentendo quindi di effettuare la movimentazione di tali rifiuti in alternativa al FIR con un DDT. È prevista anche la possibilità di conferire i rifiuti in luoghi dove siano stati allestiti particolari depositi in attesa della successiva gestione;

-il comma 20 prevede anche per le attività di manutenzione delle infrastrutture che il trasporto del materiale tolto d’opera possa essere effettuato con solo DDT fino alla sede aziendale dove verranno effettuate le successive verifiche;

Anche per questo articolo si rimanda alla lettura dell’intero testo riportato in calce a questa InfOrim.

TRASPORTO INTERMODALE (ART. 193-BIS)

Viene rivisitata anche la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti dei mezzi in soste tecniche.

Ferme restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito dei rifiuti nell’ambito dell’attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa di presa in carico degli stessi da parte di una impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio, a condizione che non superi il termine finale di 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data di inizio dell’attività di deposito.

Nel resto dei commi vengono specificati gli oneri dei soggetti coinvolti e del produttore.

Al comma 2 si disciplina l’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, in tal caso il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

Importante è il comma 3 perché prevede che l’invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludano la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell’articolo 256, fermo restando l’obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

Il successivo comma 4 stabilisce che gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro

Per il trasporto intermodale si riporta in calce a questa informativa il testo del nuovo articolo 193-bis.

PROCEDURE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL SISTRI (ART. 194-BIS)

Questo nuovo articolo contiene una disciplina più semplificata per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte degli utenti SISTRI.

I tecnici ORIM rimangono a disposizione per ogni Vostra necessità di chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

Stralcio Dlgs 166/2020

16. L’articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 188- - 1. Il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti si compone delle procedure e

degli strumenti di tracciabilita’ dei rifiuti integrati nel Registro

elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti istituito ai

sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e

gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei

gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata

dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e

tenuta del registro di carico e scarico e del formulario

identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e

193, sono effettuati secondo le modalita’ dettate con uno o piu’

decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il

Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti nonche’, per gli aspetti di

competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare

dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al

soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita’ 6

con le quali il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti si applica alle

corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e

del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di

competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei

rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’

articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti

iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni

rilasciate agli stessi per l’esercizio di attivita’ inerenti alla

gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati ambientali

relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati

afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal

decreto di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche

l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita’ di

cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi

gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite

interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo

un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita’ dei

costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e

scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli

articoli 190 e 193 con l’indicazione altresi’ delle modalita’ di

compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalita’ di iscrizione al Registro elettronico nazionale,

e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di

coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,

dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la

previsione di criteri di gradualita’ per la progressiva

partecipazione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi

incluse le modalita’ di trasmissione dei dati relativi ai documenti

di cui alla lettera a), nonche’ dei dati relativi ai percorsi dei

mezzi di trasporto;

d) le modalita’ per la condivisione dei dati del Registro

elettronico con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale

(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo

189;

e) le modalita’ di interoperabilita’ per l’acquisizione della

documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche’ le

modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25

gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro

elettronico nazionale; 7 f) le modalita’ di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo

nazionale indicate al comma 1;

g) le modalita’ di accesso ai dati del Registro elettronico

nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione

dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo

188, comma 5, nonche’ le responsabilita’ da attribuire

all’intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati

digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che

intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’articolo

6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i

suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato

cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e’ scaricabile

direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui

alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita’ tecniche

o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non

regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano.

7. Fino all’entrata in vigore del decreto previsto al comma 1

continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1°

aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di

registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del

rifiuto.».

17. L’articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti,

istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,

e’ articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso

l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e

Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province

autonome per la protezione dell’ambiente. Le norme di organizzazione

del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino

all’emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle

attivita’ di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e

costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25

gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita’ di cui

alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla

disciplina europea e nazionale di riferimento.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e 8

trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti

senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di

recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi

riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli

imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese

e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e

gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui

all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano

annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura territorialmente competenti, con le modalita’ previste

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita’ e le caratteristiche

qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita’, dei

materiali prodotti all’esito delle attivita’ di recupero nonche’ i

dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le

attivita’ di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli

imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con

un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese

che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui

all’articolo 212, comma 8, nonche’, per i soli rifiuti non

pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno

piu’ di dieci dipendenti.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i

medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio,

ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo

183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la

comunicazione e’ effettuata dal gestore del servizio limitatamente

alla quantita’ conferita.

5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le

modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti

informazioni relative all’anno precedente:

a) la quantita’ dei rifiuti urbani raccolti nel proprio

territorio;

b) la quantita’ dei rifiuti speciali raccolti nel proprio

territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o

privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,

specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita’ dei

rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario

degli investimenti per le attivita’ di gestione dei rifiuti, nonche’

i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi

provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantita’ raccolte, suddivise per materiali, in attuazione

degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal

ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati

trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio

1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono 9

all’elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi

dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla

successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni

dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita’ dei

rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,

nonche’ gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne

assicura la pubblicita’ anche attraverso la pubblicazione di un

rapporto annuale.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si

applica quanto previsto dall’articolo 220, comma 2.

8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro

elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, assicurano il

coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire

un’opportuna pubblicita’ alle informazioni.

9. Il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, disciplina le

modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei

rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico

nazionale, garantendone la precompilazione automatica.».

18. L’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque

effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e trasporto di

rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza

detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di

recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi

riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli

imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese

e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e

gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui

all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di

tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono

indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita’ prodotta, la

natura e l’origine di tali rifiuti e la quantita’ dei prodotti e

materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione

per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche’,

laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di

cui all’articolo 193.

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e’

disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche’ le disposizioni

relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle

Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le

modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA.

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro

cronologico, sono effettuate:

  1. per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni 10

  2. lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,

almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei

rifiuti all’impianto di destino;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno

entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti

all’impianto di destino;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di

smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei

rifiuti.

4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma

3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere

all’obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con

analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.

5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori

agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di

affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono

e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo

212, comma 8, nonche’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese

e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci

dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice

civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ i soggetti

esercenti attivita’ ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01,

96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,

compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi,

siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti

pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando

obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono

adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalita’:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario

di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al

trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti

dall’articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di

conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di

detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui

all’articolo 183. Tale modalita’ e’ valida anche ai fini della

comunicazione al catasto di cui all’articolo 189.

7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le

venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di

rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di

carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le

organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi

che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo

presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o,

comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli

organi di controllo.

8. Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami

ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri

di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei 11

registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le

modalita’ fissate dall’articolo 39 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui

all’articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo

limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la

registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata

contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro

di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco

dei rifiuti.

10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni

impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento

di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita’ di

raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso

la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui

all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati

per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri

relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica

devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati

all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura

dell’impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non

presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto

che gestisce l’impianto.

11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di

manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo

di produzione dei rifiuti, cosi’ come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione di impianti e

infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri

possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo

del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione

all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico

nazionale di cui all’articolo 188-bis.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai

fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all’articolo 189.

13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in

qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne faccia

richiesta.».

19. L’articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto dei rifiuti,

eseguito da enti o imprese, e’ accompagnato da un formulario di

identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, sono

disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto

e le modalita’ di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al 12

Registro elettronico nazionale, con possibilita’ di scaricare dal

medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere

adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti

ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all’articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto

del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche’ le

disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici

dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali

competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di

identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o

imposizione tributaria.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis,

comma 1, il formulario in formato cartaceo e’ redatto in quattro

esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,

sottoscritti altresi’ dal trasportatore; una copia deve rimanere

presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e

datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal

destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una

al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo’

essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata

sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento

originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al

produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre

anni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita’ di

vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del

rifiuto e’ prodotto in format esemplare, conforme al decreto del

Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un

numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile

attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da

stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione

rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali

per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio

anche in modalita’ telematica al fine di consentire l’apposizione del

codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il

produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il

trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in

tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una

fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del

formulario devono essere conservate per tre anni.

6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono

essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in

materia.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto

di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui

all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al

soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti

speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi 13

in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e

saltuari i trasporti effettuati per non piu’ di cinque volte l’anno,

che non eccedano la quantita’ giornaliera di trenta chilogrammi o di

trenta litri.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi’ al

trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3,

lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e

saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore

del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di

raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali

sia stata stipulata apposita convenzione.

9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il

formulario di cui al presente articolo e’ sostituito dai documenti

previsti dall’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa

su territorio nazionale.

10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con

riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,

puo’ sostituire il documento di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a

condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e

leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato III A del

citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche’ le sottoscrizioni

richieste, ancorche’ non previste nel modello del formulario.

11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di

aree private non e’ considerata trasporto ai fini della Parte quarta

del presente decreto e non necessita di formulario di

identificazione.

12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla

medesima azienda agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la

pubblica via, non e’ considerata trasporto ai fini del presente

decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci

che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a

dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi

non sia superiore a quindici chilometri; non e’ altresi’ considerata

trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore

agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi

al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa di

cui e’ socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata

al raggiungimento del deposito temporaneo.

13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n.

1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori

soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di

cui all’articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di

identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all’articolo

188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita’ di trasmissione al

Registro elettronico nazionale (REN).

14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di

un unico raccoglitore o trasportatore presso piu’ produttori o

detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse

unita’ locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel

termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei 14

rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello

spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del

trasportatore il percorso realmente effettuato.

15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,

nonche’ le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi

compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o

con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non

rientrano nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’articolo 183,

comma 1, aa), purche’ le stesse siano dettate da esigenze di

trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni

interdetti alla circolazione.

16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1

sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto

ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato

IB del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare 8 aprile 2008.

17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni

operatore e’ responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte

nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e’

responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione

dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali

difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura

e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili in

base alla comune diligenza.

18. Ferma restando la disciplina in merito all’attivita’ sanitaria

e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i

rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si

considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio

dell’operatore che svolge tali attivita’. La movimentazione di quanto

prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha

svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di

identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai

sensi dell’articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione e piccoli

interventi edili, ivi incluse le attivita’ di cui alla legge 25

gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unita’ locale,

sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita’. Nel caso di

quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un

deposito dove e’ svolta l’attivita’, il trasporto dal luogo di

effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di

identificazione, e’ accompagnato dal documento di trasporto (DDT)

attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’

dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o

volume, il luogo di destinazione.

20. Per le attivita’ di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con

riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto,

al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di

funzionalita’ dei materiali riutilizzabili, lo stesso e’ accompagnato

dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva

produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero 15

di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.».

20. Dopo l’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e’ inserito il seguente:

«Art. 193-bis (Trasporto intermodale). - 1. Fermi restando gli

obblighi in materia di tracciabilita’ e le eventuali responsabilita’

del trasportatore, dell’intermediario, nonche’ degli altri soggetti

ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei

confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell’ambito di

attivita’ intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche

all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di

terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i

rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da

parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo

trasporto, non rientra nelle attivita’ di stoccaggio di cui

all’articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi

il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in

carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data

d’inizio dell’attivita’ di deposito.

2. Nell’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro

sei giorni dall’inizio dell’attivita’ di trasporto, il soggetto al

quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non

oltre le successive 24 ore, all’autorita’ competente ed al produttore

nonche’, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso

equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i

ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e’

tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il

successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

3. L’invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel

rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita’

per attivita’ di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi

dell’articolo 256, fermo restando l’obbligo, per il soggetto al quale

i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire

che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela

ambientale e sanitaria.

4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono

affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di

un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo

trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del

produttore dei rifiuti, in solido tra loro.».

21. Al comma 7 dell’articolo 194, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti e’

effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma

elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, la quale garantisce

l’interoperabilita’ con il Registro elettronico nazionale di cui

all’articolo 188-bis.».