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INFORIM

Edizione Nr.15 del 25/09/20

Inviamo alla Vs. attenzione la presente informativa sulle molteplici e complesse modifiche al Dlgs 152/06 prodotte dal Dlgs 166/2020 che prende in esame il tema della responsabilità nella gestione rifiuti.

LA RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE RIFIUTI. I CASI DI ESCLUSIONE.

DAL 26 SETTEMBRE SCATTA L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO DA PARTE DEGLI IMPIANTI INTERMEDI (D13, D14, D15)

In primis è molto importante la modifica dell’intero art. 188 del Dlgs 152/2006, in particolare, non nella specificazione dei casi in cui tale responsabilità viene esclusa, che restano analoghi a quelli elencati nella versione previgente, ma nello specifico per l’introduzione del punto 5 (v. pag. 41 della Dlgs 166/2020 in Gazzetta), che contiene la disciplina dell’attestazione dell’avvenuto smaltimento, documento già previsto nella precedente normativa , ma che ora non è più legato all’emanazione di un decreto ministeriale: in tal senso potrà essere richiesto dal produttore/detentore conferente e dovrà essere rilasciato dall’impianto intermedio (D13, D14, D15) già sin dalla data di entrata in vigore del Dlgs 166/200 (26 settembre 2020).

Innanzitutto in tema di responsabilità vengono coinvolti in posizione paritetica sia il produttore iniziale che il detentore dei rifiuti, così come i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori che via via si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione (v. punti 3 e 4). 

Viene pertanto ribadito il principio della condivisione di responsabilità giuridica ed economica fra i diversi soggetti via via coinvolti nelle fasi di gestione.

Viene anche espressamente precisato che il produttore o detentore del rifiuto, con la consegna a soggetti autorizzati alla gestione, non sono esclusi automaticamente dalla responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero e smaltimento, perché potrebbero configurarsi casi di concorso di persone in fatto illecito.

Tuttavia, al di fuori delle ipotesi di contestabilità e di concorso in fatto illecito, la responsabilità del produttore o del detentore per recupero e smaltimento è esclusa nei casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (qualora sia possibile perché rifiuti classificati come urbani;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento e recupero a condizione del ricevimento della IV copia del FIR entro tre mesi dalla data del conferimento al trasportatore, o, in caso di scadenza di detto termine, di comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

Queste due casistiche restano invariate rispetto alla disciplina precedente, una novità è invece l’aggiunta di tale onere ora anche per i rifiuti transfrontalieri, il cui termine della comunicazione della mancata ricezione dei documenti previsti dal Regolamento 1013/2006/UE (il FIR si ricorda non è previsto) è elevato a sei mesi; inoltre per i transfrontalieri la comunicazione deve essere inviata alla Regione competente.

Di particolare rilievo all’attenzione del produttore del rifiuto e del gestore è l’apposita disposizione (c.d. punto 5) che esclude la responsabilità dei produttori dei rifiuti, nel caso di conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento (D) quali: raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15), a condizione che questi, oltre alla IV copia del FIR, abbiano ricevuto anche una “attestazione di avvenuto smaltimento” resa ai sensi della classica autodichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nella disposizione normativa che prevede questa “attestazione di avvenuto smaltimento” (v. punto 5 di ag. 41 della gazzetta) non si rinvia, però, a successivo decreto che ne determini la struttura e ne condizioni dell’entrata in vigore. Quindi, mentre prima l’efficacia dell’adempimento era condizionata all’emanazione di un decreto, ora entrerà in vigore già sin da domani 26 settembre e lo resterà sino a all’entrata in vigore del decreto che disciplinerà le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti, cioè del Registro elettronico nazionale, e che disciplinerà anche le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Nella norma non si parla di nessun format di tale documento, quindi si ritiene esso debba contenere soltanto quanto letteralmente citato al punto 5, cioè deve essere sottoscritta dal titolare dell’impianto intermedio, con l’inserimento dei dati sia dell’impianto che del titolare, la quantità dei rifiuti trattata e la tipologia dell’operazione effettuata.

Il legislatore non accenna neanche ad un termine di scadenza, ma essendo correlato alla consegna della IV copia del formulario si ritiene, a logica, che possa essere rilasciato entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Per il testo completo dell’art. 188 del Dlgs 166/2020 si rimanda all’allegato.

LA RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE DEL PRODOTTO

Molto diverso invece è il concetto di “Responsabilità estesa del produttore” nella modifica che sostituisce integralmente l’art. 178-bis del dlgs 152/2006, che deve essere considerata come “responsabilità del produttore del prodotto”.

Pertanto poiché, in sostanza e a scanso di equivoci, tale responsabilità non riguarda il gestore del rifiuto quanto invece il produttore di qualsiasi manufatto (un esempio per tutti: gli imballaggi) ci soffermeremo solo brevemente sulla questione, rinviando invece alla lettura degli articoli 178-bis e 178-ter così come modificati nel punto 3 del comma 1 dell’art. 1 del Dlgs 166/2020 (testo della gazzetta allegato).

In sintesi, attraverso l’art.178-bis e l’aggiunta dell’art. 178-ter, il legislatore intende attuare il principio secondo il quale il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso e questo dovrà avvenire attraverso l’istituzione di specifici regimi di responsabilità tramite uno o più decreti ministeriali, i quali dovranno definire una serie di requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, sia essa responsabilità finanziaria che organizzativa, compresa la definizione dei costi del contributo posti a carico dei produttori e la copertura nazionale della raccolta).

Viene inoltre stabilito anche l’obbligo per “i produttori dei prodotti” (o le organizzazioni che se ne occupano in loro vece) di iscriversi ad un nuovo Registro nazionale dei produttori nel quale comunicare i dati e le informazioni sul prodotto.

Si rinvia a eventuali e successivi approfondimenti dell’argomento, anche per il fatto che i soggetti sottoposti alla “responsabilità estesa del produttore” si dovranno conformare alle nuove disposizioni entro il 5 gennaio 2023.

Sarà nostra integrare o modificare i contenuti della presente InfOrim a seguito di interpretazioni normative anche fornite da circolari ministeriali e ulteriori approfondimenti dottrinari autorevoli. 

Per i ns. clienti seguiranno informazioni di dettaglio circa le modalità con cui Orim si sta prontamente adeguando ai nuovi dettami normativi.

I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

All.: Dlgs 3 settembre 2020 n_116

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione