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INFORIM

Edizione n°01 del 08/01/20

LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. FISCALE: LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELL’AMBIENTE.

NOTA DI SINTESI DELLE MISURE PIU’ RILEVANTI

Sulla G.U. n. 301 del 24 Dicembre 2019 è stata pubblicato il testo del Decreto Legge 26 Ottobre 2019 n. 124 coordinato con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 25 dicembre 2019

Il decreto, suddiviso in cinque Capi, contiene misure di contrasto all’evasione fiscale, modifiche della disciplina penale in materia di tributaria e ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili.

Nell’allegare il testo coordinato della norma e anche una nota di sintesi sui contenuti più rilevanti si riporta di seguito un cenno sulla  struttura della legge:

  • Capo I relativo alle nuove disposizioni di contrasto all’evasione fiscale dispone in materia di compensazioni di imposta, estensione del reverse charge a contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti e delle accise e utilizzo dei file delle fatture elettroniche, per quanto riguarda i controlli da parte di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza. L’art. 18 interviene poi sull’utilizzo del contante che dal 1 Luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sarà ridotto da 3000 euro a 2000. Dal 1 Gennaio 2022 il limite dell’utilizzo di contante sarà di 1000 euro. Viene inserito un credito d’imposta per le commissioni bancarie di incasso POS nella misura del 30% delle spese addebitate a condizione che i ricavi relativi all’anno d’imposta precedente non siano superiori ad euro 400mila. È prevista una sanzione di 30 euro per il soggetto obbligato in caso di rifiuto del pagamento elettronico; la sanzione è aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata;

  • Capo III introduce la proroga al 30 Novembre 2019 della prima rata della Rottamazione-ter in scadenza lo scorso 31 Luglio 2019 e istituisce l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine;

  • Capo IV inserisce modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli Enti;

  • Capo V dispone in materia di incentivi nel settore degli autotrasporti per investimenti e rottamazione dei veicoli motorizzati fino ad euro IV e un intervento di 400 milioni di euro in Alitalia.

Per quanto di particolare interesse per il settore ambientale si segnalano:

  • l’articolo 36 relativo al cumulo tra incentivi per il fotovoltaico con la detassazione per gli investimenti ambientali ex art.6 legge 288/2000,

  • l’articolo 37 (Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi diinteresse) estende al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

In materia, l’Associazione, era intervenuta nel corso dell’esame alla Camera del ddl di conversione in legge del DL 124/2019 con una proposta di emendamento (che ricalca la formulazione approvata) segnalando proprio l’esigenza di rinnovare le disposizioni finalizzate a garantire la compensazione dei debiti della PA.

  • lart. 38-bis relativo al riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali,

  • l’articolo 50 (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali dellaA.) prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l’anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati, posticipa dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali e anticipa dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

  • l’articolo 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF eIntroduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas eidrico) proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 (recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), la modalità di misurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. Il comma 1, lettera b) prevede che i comuni, per il 2020, approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Inoltre prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Le modalità attuative sono demandate ad appositi provvedimenti dell’ARERA.

Di quest’art.57 Bis sulla TARI si riporta sotto il testo integrale, per tutto il resto si fa riferimento agli allegati

 (Art. 57-bis                  

Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione  del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico.     

     

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’ autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205»; b) dopo il comma 683 è inserito il seguente «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo all’articolo 1, comma 169, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

  1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’ autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto.

  1.  All’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le agevolazioni relativo al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 Dicembre 2015, n. 221».

 

  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 Dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 Novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge  28 Dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui  indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso  entro  i limiti stabiliti dalla  legislazione vigente. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il garante  per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle  informazioni utili da parte dell’Istituto nazionale della  previdenza  sociale  al  Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L’Autorità di regolazione per  energia, reti e ambiente definisce, altresì,  con   propri   provvedimenti, le modalità  applicative per l’erogazione delle compensazioni nonché’, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  le  modalità  di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di  gestione  delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di  assicurare  il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali  previste.

  2. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un’apposita convenzione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani al  fine di  assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus  sociali relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio  di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

ORIM S.p.A.

Ufficio Marketing & Comunicazione

 

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