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INFORIM

Edizione n° 08 del 22/03/19

MUD 2019: LE SLIDES ECOCERVED CON LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Evidenziamo alcuni elementi di novità sui quali richiamare l’attenzione:

Scadenza

Posticipata al 22 giugno 2019 e quindi posticipata anche la ritardata presentazione invio con ritardo (con sola sanzione da 26 a 160 €) al 22agosto 2019.

Soggetti obbligati e esclusi

Non sono modificati i soggetti obbligati ( per l’elenco specifico vedere la scheda di sintesi predisposta da Ecocamere Link: http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/SchedaSintesiMUD.pdf

Novità per i gestori

- I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento per i CER 1912..(rifiuti da trattamento meccanico del rifiuto) e per i CER 190501 (parte di tutti i rifiuti urbani non compostata) e 190503 ( compost fuori specifica) dovranno indicare nella scheda RIFModulo RT se si tratta di rifiuti di origine urbana.

- Per i CER 160601 a 160605 , 200133 e 200134 (pile e accumulatori) i gestori dovranno dichiarare nella scheda RIF-Modulo RT , se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili.

- Se il gestore riceve rifiuti dall’estero nel Modulo RT dovrà dichiarare la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni.

- Nella Comunicazione Rifiuti- modulo MG, nel riquadro “TIPOLOGIA IMPIANTI” sono state aggiunte e modificate alcune specificazioni di tipologia di impianti. - Nelle istruzioni (punto 6.1 del DPCM 24 dicembre 2018 in Gazzetta) è specificato che, se il dichiarante svolge sullo stesso rifiuto sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto (da non confondere dal trasporto conto proprio verso il proprio impianto), dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto.

- Sempre nelle istruzioni (punto 6.1.2) si ricorda che, nella scheda RIF nel riquadro “RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE” deve essere comunicata la quantità in uscita dall’unità locale del produttore/detentore del rifiuto verso terzi gestori o altri impianti (unità locali) del dichiarante, e non devono essere invece mai comunicate le quantità trasportate verso la stessa unità locale del dichiarante (cioè no i rifiuti in entrata nel proprio impianto).

- Sempre per i gestori nelle istruzioni (punto 6.2.5 a pag. 24 della Gazzetta) si ricorda quando e come va compilato il rigo R13 del riquadro “Operazioni di recupero” del modulo MG, in particolare si precisa che il rigo R13 non va compilato dai soggetti autorizzati alle operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all’R13, vengano poi sottoposti dallo stesso dichiarante alle altre operazioni di recupero (da R1 A R12)

Scheda Autorizzazioni

Nelle istruzioni al punto 5.2 (pag. 16 della Gazzetta) si entra nel dettaglio della compilazione di questa “SCHEDA AUT”, all’interno della SEZIONE ANAGRAFICA, recependo anche I i chiarimenti che il Ministero, lo scorso anno, con apposita circolare sotto riassunti:

- nel caso in cui l’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione non sia tra quelli menzionati nel menù del MUD , il dichiarante dovrà indicare l’Ente originario titolare della funzione di autorizzazione che (in quella circostanza) esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione;

- nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata all’impresa non riporti esplicitamente i codici previsti per l’attività autorizzata (es: da R1 a R13 e da D1a D15) il dichiarante dovrà indicare il codice corrispondente della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate;

- nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate ai gestori degli impianti non riportino la capacità complessiva autorizzata, il dichiarante dovrà effettuarne il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, tenendo conto delle informazioni contenute nell’atto autorizzativo.

Scheda materiali secondari

Alla compilazione di questa scheda Ecocerved ha dedicato le slide da pag. 40 a 43, completando le istruzioni di compilazione (già contenute al punto 5.2 di pag. 16 della Gazzetta ), aggiungendo anche delle spiegazioni sulla qualifica di sottoprodotto ( da non confondere con i “materiali secondari”) e ricordando le condizioni della “cessazione dalla qualifica di rifiuto”.

Assistenza e quesiti: per tutte le richieste di assistenza telefonica dal 15 aprile sarà operativo il Contact Center 02/22177090. Si possono inviare quesiti a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Per l’assistenza nella compilazione telematica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Per il testo del DPCM 24 Dicembre 2018 Link: : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/22/45/so/8/sg/pdf

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.