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INFORIM

Edizione n° 15 del 19/12/18

IN GAZZETTA IL DL SEMPLIFICAZIONI CONFERMATA L’ABOLIZIONE DEL SISTRI

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dl “Semplificazioni”, cioè il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 " Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" in GU Serie Generale n.290 del 14-12-2018) che è entrato in vigore dal 15 dicembre 2018.

Per quanto di nostro interesse, all’articolo 6, stabilisce la soppressione del SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a partire dal 1°gennaio 2019.

Fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, continua ad essere garantita attraverso il ricorso al “cartaceo”, compilando i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione rifiuti (ai sensi degli artt. 188 - oneri dei produttori e detentori, 189 - MUD, 190 - Registri di carico e scarico e 193 - FIR del D.Lgs. 152/2006 nella versione precedente al D.Lgs. 205/2010).

Si riporta sotto il testo dell’articolo inerente l’abolizione del SISTRI:

Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14- bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.