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INFORIM

Edizione n° 15 del 01/12/2017


IN VIGORE LA RIFORMA AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE PREVENTIVE PERSONALE E PATRIMONIALI INTERVENTI DIRETTI E CONSEGUENZE ALLE ATTIVITA’ DI IMPRESA


E’ stata pubblicata sulla GU n. 258 del 4 novembre scorso la legge 17 ottobre 2017 n. 161 (testo su: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/11/04/258/sg/pdf)che modifica il Codice Antimafia (DLGS 6 settembre 2011 n. 159 ( testo aggiornato con le modifiche della L. 161/2017 (testo su: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm). Per le possibili implicazioni nelle attività di impresa si ritiene importante segnalare all'attenzione le modifiche più significative in esso contenute:

Soggetti destinatari.
E’ ampliata la platea dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, che,lo ricordiamo, relativamente ai delitti contro l’ambiente, già comprendeva il disastro ambientale, tutti i delitti previsti dall’art. 51comma 3 bis del Codice di Procedura Penale , compreso da ultimo, lo ricordiamo, anche l’art. 260 del Dlgs 152/06 (Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti) . Attualmente, intervenuta questa modifica, vi rientrano anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking. Ora quindi sono fatti rientrare, tutti coloro che sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Si ricorda che, come già consentiva la disciplina previgente, le misure personali e patrimoniali (di cui al paragrafo sotto) vengono applicate a chiunque sia raggiunto anche da un solo indizio per questi reati.

Interventi diretti alle attività d’impresa.
Tra le altre novità del nuovo Codice antimafia anche una serie di misure rivolte alle imprese, come, per esempio l'estensione di diritto del sequestro di quote sociali totalitarie a tutti i beni aziendali; il sequestro sarà ora effettuato dalla polizia giudiziaria e non più dall’ufficiale giudiziario e, se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero.
Anche la confisca è rafforzata ed è stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. Inoltre, è ampliato l’ambito di applicazione del sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita.

Viene inoltre introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende viene quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto e una volta che viene disposto, gli effetti dell’interdittivà restano sospesi

Prime considerazioni di criticità.
La scelta legislativa di incidere fortemente sul patrimonio e sull’impresa evidenzia, a detta di esperti penalisti, una linea di condotta per contrastare l’accumulo illecito di capitali che, se da un lato è strumento efficace per limitare la libertà di azione persone pericolose, dall’altro si traduce in un “processo al patrimonio” basato su indizi di reato e nel quale non operano le garanzie costituzionali del processo penale classico. Anche lo stesso Ministro della Giustizia, a pochi giorni dal varo di questa riforma del Codice Antimafia il Ministro a richiama l’attenzione del legislatore su alcuni (urgenti) correttivi, necessitati inter alia dall'esigenza di garantire la piena conformità dell’ordinamento italiano al dettato normativo europeo.
Nel mirino delle critiche del Guardasigilli c’è, in particolare, l'ambito applicativo della confisca allargata(art. 12-sexies, del D.L. 306/1992) sul quale è intervenuto l’art. 31 della Legge n. 161/2017.
La discussione è aperta, e si attendono anche alcune retromarce da parte del legislatore.

 

Sarete aggiornati su eventuali successivi sviluppi.