Seleziona la tua lingua

INFORIM

Introduzione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in modalità digitale (xFIR) – Avvio operativo dal 13 febbraio 2026

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del D.M. 3 aprile 2023 n. 59, il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) dovrà essere emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2026, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del medesimo decreto.

Al fine di agevolare la transizione al nuovo sistema, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha stabilito le seguenti tempistiche operative:

1. Rilascio funzionalità RENTRI

A partire dal 22 gennaio 2026 saranno disponibili in ambiente di produzione:

  • servizi di supporto RENTRI per la creazione e compilazione dei FIR digitali;
  • APP RENTRI FIR digitale per dispositivi mobili;
  • API per l’interoperabilità con i sistemi gestionali;
  • funzionalità di gestione dei dispositivi mobili.

La firma digitale dei FIR sarà attivabile esclusivamente dal 13 febbraio 2026.

L’attivazione completa delle funzionalità correlate all’apertura del FIR digitale avverrà il 12 febbraio 2026, consentendo l’utilizzo operativo del xFIR a decorrere dal giorno successivo.

2. FIR digitale o cartaceo: principio vincolante

Si evidenzia che la modalità di emissione del FIR scelta dal produttore/detentore vincola l’intera filiera:

  • se il produttore/detentore emette il FIR in modalità digitale, tutti i soggetti coinvolti (trasportatori e destinatari) dovranno operare esclusivamente in modalità digitale;
  • se il produttore/detentore emette il FIR in modalità cartacea (in quanto non obbligato all’emissione digitale), l’intera gestione del trasporto avverrà in modalità cartacea.

Pertanto, dal 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di gestire entrambe le modalità, in funzione della scelta del produttore/detentore.

3. Emissione del FIR da parte di ORIM in qualità di trasportatore

Nei casi in cui ORIM operi in qualità di trasportatore e proceda, su richiesta del produttore/detentore, all’emissione del formulario, sarà necessario che il cliente indichi preventivamente e formalmente la modalità di compilazione del FIR, specificando se il formulario debba essere emesso:

  • in modalità digitale (xFIR)
  • oppure in modalità cartacea

A tal fine, ORIM richiederà ai propri clienti di restituire una specifica indicazione/formazione in merito alla corretta modalità di compilazione del formulario, assumendosi la responsabilità della scelta effettuata.

Tale procedura si applica in particolare nei seguenti casi di produttori non obbligati all’emissione digitale del FIR, ossia:

  • produttori iscritti al RENTRI con meno di 10 dipendenti, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi;
  • produttori iscritti al RENTRI per rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di:
    • attività agricole;
    • attività agro-industriali, di silvicoltura e pesca;
    • attività di costruzione e demolizione e di scavo;
    • attività commerciali;
    • attività di servizi;
    • attività sanitarie.

In assenza di indicazioni chiare da parte del produttore/detentore, ORIM non potrà procedere all’emissione del FIR, al fine di evitare non conformità normative lungo la filiera.

4. Gestione operativa del FIR digitale (xFIR)

Prima dell’avvio del trasporto

  • Il FIR digitale può essere emesso e compilato dal produttore/detentore o dal trasportatore su richiesta.
  • Il FIR può essere modificato da produttore/detentore e trasportatore.
  • Il FIR può essere annullato esclusivamente dal soggetto che lo ha vidimato, prima della firma digitale. 

Al momento dell’avvio del trasporto

Il FIR digitale deve essere completo di tutti i dati obbligatori, inclusi:

  • soggetti coinvolti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario se presente);
  • caratteristiche del rifiuto;
  • data e ora di inizio trasporto;
  • dati del conducente e dell’automezzo.

Il FIR deve essere firmato digitalmente da:

  • produttore/detentore;
  • trasportatore. 

Dopo la firma digitale

  • I dati principali del FIR non sono più modificabili.
  • Il FIR non può essere annullato.

Durante il trasporto

In caso di trasbordo o sosta tecnica, il trasportatore integra il FIR digitale:

  • tramite il proprio gestionale interoperabile con RENTRI;
  • oppure mediante i servizi di supporto RENTRI.

A seguito dell’aggiornamento, il FIR viene nuovamente sottoscritto digitalmente dal trasportatore.

 

Conclusione del trasporto

  • Il destinatario registra l’accettazione o il respingimento del rifiuto e sottoscrive digitalmente il FIR.
  • In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo avviene utilizzando lo stesso FIR digitale aggiornato.
  • Il destinatario restituisce, tramite RENTRI, la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti coinvolti entro due giorni lavorativi.

La restituzione del FIR digitale consente l’adempimento degli obblighi di responsabilità di cui all’art. 188, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

Ringraziando per l'attenzione e, rimanendo a disposizione per chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

 

 

ORIM S.R.L.

Area Comunicazione

 

 

ORIM S.R.L.

Area Comunicazione